N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2010

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ad esito della discussione tenutasi nella Camera di Consiglio del giorno 17 settembre 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

A questo Tribunale si e' rivolto il PM chiedendo l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. nei confronti del sig. M.J., cittadino pakistano nato a L., genitore di due figli minorenni, H, e Z.A.

Alla richiesta il PM ha allegato un testo, sottoscritto dall'altro genitore, la sig.ra J. N. nata a L. il ...., in cui la donna narra la propria vicenda: suo marito era giunto da solo in Italia nell'anno 2003, aveva poi completato il procedimento amministrativo per ottenere il ricongiungimento familiare, le era quindi stato possibile arrivare dal Pakistan in Italia con i due figli il 25 luglio 2009, dal coniuge era stata condotta nella sua abitazione in A., due giorni dopo era stata dal marito segregata in casa, le era stato impedito per settimane qualsiasi contatto con l'esterno, esclusa la possibilita' dell'iscrizione a scuola dei figli, minacciata di morte e ripetutamente soggetta a violenza anche in loro presenza, costretta a svolgere le incombenze domestiche per il marito, l'attuale compagna ed altri connazionali che v'ivevano nella stessa casa. Sempre usandole violenza, il coniuge aveva poi insistito per farla tornare in Pakistan con i figli, ma lei si era opposta in ogni modo a questa prospettiva ben conoscendo quale futuro aspettava lei e i suoi figli nel suo paese essendo stata ripudiata dal coniuge. Finalmente il 25 settembre era riuscita a sottrarsi al suo controllo ed a sporgere denuncia; da quel momento era ospitata in Roma in uno dei centri pubblici di accoglienza per le donne che hanno subito violenza.

Ricevuta la richiesta del P.M., il Tribunale ha disposto la convocazione del genitore e delle responsabile del centro ove e' ospitata lei ed i figli.

All'udienza fissata si e' costituito in giudizio il procuratore nominato dalla sig.ra J. N., ha depositato memoria in cui prima ha approfondito le vicende personali sintetizzate in precedenza, poi ha precisato che la sig.ra J.N. e' priva di regolare titolo di soggiorno in quanto per la condizione di segregazione in cui era stata tenuta, pur avendo fatto ingresso nel paese con regolare visto, non aveva fatto richiesta per il rilascio del permesso nel termine di cui all'art. 5 comma secondo del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ha aggiunto che la sua assistita non avrebbe partecipato ne' a quell'udienza ne' a quelle successive 'in conseguenza dell'obbligo del giudice di segnalazione e denuncia della signora in relazione al reato di immigrazione clandestina introdotto dall'art. 1 comma 16, lett. a) della legge 15 luglio 2009 n. 94 entrata in vigore in data 8 agosto 2009'.

Per queste ragioni, ha chiesto al Tribunale di sospendere il giudizio e dichiarare non manifestamente infondata la disposizione in questione in quanto confliggente con il diritto alla tutela giurisdizionale a tutti riconosciuto, con riferimento quindi sia all'art. 24 che all'art. 117 Cost., quest'ultimo in ragione degli obblighi comunitari ed internazionali assunti dall'Italia in materia di protezione delle donne dalla violenza domestica.

Ad esito dell'udienza e' stato richiesto parere al P.M. che si e' espresso in questi termini: 'Ritengo che la questione non sia manifestamente infondata specie sotto il profilo della disparita' di trattamento che e' derivata dall'introduzione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 tra la posizione dello straniero irregolare parte dei procedimenti civili ed amministrativi che, stante il disposto di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p., e' passibile di denuncia al P.M. e quella dello straniero che reca privo di permesso di soggiorno presso operatori sanitari, evidentemente anche per condurvi persone incapaci di cui ha la potesta', il quale per l'espressa deroga di legge di cui all'art.35, comma 5 del d.lgs. n.

286 del 1998, non deve essere segnalato'.

Sulle preliminari questioni di costituzionalita' il Collegio ha discusso e deciso nei seguenti termini nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2010.

Osserva il Tribunale che occorre in primo luogo effettuare alcune considerazioni di carattere preliminare.

Prima di tutto non vi e' dubbio che la condotta della sig.ra J.

N. i rientri nell'ambito di applicazione della nuova disposizione incriminatrice espressa dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, aggiunto dall'art. 1 comma 16 lett. a) della legge 15 luglio 2009 n.

94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica): infatti, pur entrata regolarmente nel paese, vi si e' trattenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma secondo della stessa normativa senza richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno. La disposizione in questione sanziona, in forma alternativa, le condotte dell'ingresso e del trattenimento illegale nel territorio nazionale e pertanto certamente comprende anche la condotta in questione.

In secondo luogo non sembra al Tribunale che l'esclusione dell'obbligo di denuncia si possa desumere, come alcune pronunce della Suprema Corte hanno sostenuto (Cass., sez. lav., 26 settembre 1998 n. 9669 e Cass., sez. III, 7 maggio 2009 n.10480), dal fatto che nel codice di...

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