N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3318/09 depositato il 24 dicembre 2009 avverso la sentenza n. 172/20/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari contro:

Agenzia delle entrate Direzione Provinciale Ufficio controlli Bari proposto dal ricorrente:

Ionica Trasporti S.r.l. Via Nickman 4 - 70100 Bari difeso da:

Verna dott. Giuseppe Corso Italia, 6 - 20100 Milano.

Atti impugnati:

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2003;

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2004;

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 2005;

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2003;

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2004;

Silenzio rifiuto istanza rimb. IRES 2005.

Fatto La Ionica Trasporti S.r.l. di Bari ricorreva avverso il silenzio - rifiuto alla restituzione d'imposta dell'Agenzia delle entrate Bari 2.

La stessa faceva rilevare di aver chiesto, a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, il rimborso di euro 105.433,84, oltre interessi ex art. 44, comma 1 del citato d.P.R. concernente l'indebito versamento dell'imposta IRES, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Sollevava il dubbio di costituzionalita' dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 466/1997 relativa all'interferenza dell'Irap nella determinazione dell'imponibile Ires, per cui chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per indeducibilita' incostituzionale del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal reddito soggetto all'imposta personale.

Sosteneva, infatti, che le imposte sul reddito delle imprese erano liquidate su una base imponibile che, per effetto dell'indeducibilita' dell'Irap, era aumentata del 4,25% di determinati componenti negativi che dovevano essere dedotti nella formazione del reddito d'impresa, per cui la deducibilita' dei costi di lavoro e di capitale veniva ad essere limitata al 95,75% con conseguente assoggettamento ad imposta di un reddito maggiore di quello effettivo.

Pertanto, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 era in sospetto di incostituzionalita' nella misura in cui il costo del lavoro e gli interessi passivi non concorrevano secondo le disposizioni che regolavano la determinazione del reddito d'impresa, alla formazione di detto reddito.

Concludeva chiedendo la condanna dell'agenzia dell'Entrate di Bari 2 al rimborso ex art. 69 del d.lgs. n. 546/92 della somma di E.

105.433,00, a titolo d'imposta versata in piu' oltre interessi per ritardato rimborso d'imposta, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed accoglimento del dubbio di costituzionalita' dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, della Costituzione.

L'Agenzia delle entrate controdeduceva evidenziando che i versamenti effettuati erano perfettamente in linea con le disposizioni normative attualmente vigenti e che l'Irap doveva essere qualificata come un'imposta che colpiva il valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio regionale.

La Ionica Trasporti S.r.l. con memorie illustrative replicava alle predette controdeduzioni e faceva rilevare che la censura non riguardano la formazione dell'imponibile ai fini Irap e quindi l'inclusione, quali elementi positivi, di costi come quelli di lavoro e del capitale preso a mutuo, bensi' la mancata deduzione integrale di tali costi dall'imponibile colpito dall'imposta sul reddito, a causa dell'indeducibilita' dell'Irap che aveva come effetto quello di assoggettare ad una secondi tassazione determinati o tutti i componenti positivi di reddito gia' colpiti dall'imposta personale.

Infatti l'Ires, nel tassare il 4,25% dei costi del lavoro e del capitale, in quanto indeducibili, colpiva anche i costi che riducevano il reddito.

L'Ufficio impositore presentava le proprie memorie illustrative nelle quali ribadiva l'infondatezza delle ragioni accampate da controparte.

Richiamando le controdeduzioni depositate il 10 giugno 2008 affermava che gli elementi che concorrevano alla formazione dell'imponibile da assoggettare all'Irap non potevano essere dedotti dall'imponibile da assoggettare all'Ires e cio' si desumeva dall'arti del decreto legislativo istitutivo dell'Irap che individuava i caratteri distintivi del tributo nella sua natura di tributo reale a carattere regionale e nella sua indeducibilita' dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires).

Precisava, pertanto, che l'Irap doveva essere qualificata come un'imposta chi colpiva il valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio regionale a differenza dell'Ires che incideva sul reddito dell'impresa.

Precisava, altresi' che la pretesa di scorporare dal reddito da assoggettare a Ires la tassazione Irap di alcuni degli elementi che concorrevano alla formazione...

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