N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2011

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel p.p. n. 11738/07 a carico di T. G., nato a Messina il 27 agosto 1954, imputato come in atti, appellante.

Rilevato che T. G. ha riproposto in questa sede la gia' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 cpp, con riferimento agli artt. 3 e 24, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita' per l'imputato, a cui sia stato contestato un reato concorrente emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di chiedere con riferimento a quello specifico reato, il giudizio abbreviato;

rilevato che il Pg ha fatto propria l'istanza ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata;

rilevato che le parti civili si sono opposte all'accoglimento dell'istanza e, in subordine, hanno dichiarato di rimettersi alle statuizioni della Corte;

rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 333 del 18 dicembre 2009, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 cpp nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale;

osserva quanto segue.

I fatti riportati nel capo di imputazione D), fatti per i quali T.G. ha richiesto in data 1° luglio 2005, nel corso del dibattimento di primo grado, di essere giudicato con il rito abbreviato, sono fatti che non risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo, invece, emersi per la prima volta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa T. S. nel corso dell'udienza dibattimentale e, pertanto, non rientrano nella fattispecie oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 333 del 18 dicembre 2009.

In quella sede la Corte Costituzionale si e' limitata a pronunciarsi sulla questione nei termini a lei prospettati dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza 18 settembre 2008 senza esaminare il profilo in oggetto in questa sede, e conseguentemente, non ha esaminato il profilo di legittimita' costituzionale dell'art. 517 cpp nel caso in cui la nuova contestazione abbia per oggetto fatti che non risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Ritiene questa Corte territoriale che debba, conseguentemente, essere sollevata l'ulteriore questione di...

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