n. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 54/A/ORD. nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 4434 del registro di segreteria promosso ad istanza di CARTA CERRELLA Irene, nella qualita' di procuratrice generale della madre ZERILLI Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Dara, nei confronti dell'I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Assumma e Tiziana Giovanna Norrito, per la riforma della sentenza n. 2605/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 maggio 2012. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 26 settembre 2013 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Gabriele Dara per l'appellante e l'avv. Sparacino, su delega dell'avv. Norrito, per l'I.N.P.S. Fatto Con sentenza n. 2605/2012 la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice Unico delle Pensioni, rigettava due ricorsi riuniti proposti da ZERILLI Giuseppa e finalizzati, l'uno ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilita' del defunto coniuge CARTA CERRELLA Antonino, deceduto il 9 novembre 2002, in pensione dall'11 novembre 1975, secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e non, come invece accaduto, secondo quello dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

l'altro ad impugnare una nota del dicembre 2006 con la quale la predetta pensione era stata rideterminata in conformita' a quanto previsto dalla tabella "F" allegata alla legge n. 335/95. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la signora Irene CARTA CERRELLA, n.q., lamentando: 1) violazione, per il ricorso relativo alla riliquidazione secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 724/94, dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione;

2) omessa pronuncia, in relazione al ricorso afferente la tabella "F", sulla domanda di irripetibilita' delle somme percepite in buona fede. Ha chiesto, conclusivamente, accogliersi i ricorsi, con dichiarazione del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilita' secondo il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 724/94, a decorrere dalla data di decesso del coniuge, a vita, ed in via subordinata fino al dicembre 2006, oltre accessori di legge e, per quanto riguarda il secondo ricorso, dichiararsi l'irripetibilita' delle somme gia' percepite, perche' in buona fede. Si e' costituito in giudizio l'I.N.P.S. con memoria depositata il 13 settembre 2013 ed ha chiesto il rigetto del gravame. Alla pubblica udienza del 26 settembre 2013 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande di cui agli atti scritti. Diritto La questione sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda la richiesta di una vedova di un ex dipendente pubblico, in quiescenza da data antecedente al 1° gennaio 1995 e deceduto in data successiva, di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e, dunque, con corresponsione dell'indennita' integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), giacche', per l'appunto, avente causa da un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non gia' nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l'ente di previdenza. E' noto come sul punto, a far data dalla sentenza n. 8/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, si sia formata una giurisprudenza pressoche' monolitica nel senso di ritenere che, in ipotesi di decesso del pensionato, titolare di trattamento di quiescenza liquidato prima del 1° gennaio 1995, il conseguente trattamento di reversibilita' dovesse essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui al predetto art. 15, comma 5, legge n. 724/94, indipendentemente dalla data del decesso medesimo. Sennonche', successivamente, con i commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha disposto che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpretasse nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, sia attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita', stabilendo nel contempo che sia abrogato l'art. 15, comma 5, della legge...

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