N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento n. 176/2011 V.G. riguardante richiesta di autorizzazione alla I.V.G. ex art. 12 legge n. 194/1978,

In fatto e diritto In data 12 ottobre 2011 il Consultorio familiare del distretto di Augusta avanzava al giudice tutelare richiesta di autorizzare la minore M. M. n. 17.12.1994, a decidere l'interruzione della gravidanza. Il Consultorio rappresentava che: la minore si era presentata per richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza, riferendo di non sentirsi pronta alla maternita' per la giovane eta';

durante il colloquio con gli operatori la minore aveva mostrato preoccupazione per la reazione che il padre avrebbe potuto avere alla notizia della sua gravidanza, atteso il suo carattere 'rigido'; la madre della ragazza, sentita dagli operatori, aveva dichiarato di appoggiarne la decisione, rispettando anche la volonta' di non informare il padre, che per il carattere rigido e tradizionalista non avrebbe approvato la decisione della figlia; durante il colloquio la ragazza era apparsa immatura e eccessivamente dipendente dalla figura materna; pertanto, attese le difficolta' economiche della famiglia, l'immaturita' della giovane e la sua determinazione ad interrompere la gravidanza, si chiedeva il rilascio della suddetta autorizzazione.

Sentita dal giudice tutelare, la minore ribadiva la volonta' di interrompere la gravidanza e di non volerne informare il padre, che definiva 'tradizionalista', precisando comunque che costui non era mai stato violento ne' con lei ne' con il resto della famiglia.

Come e' noto, a norma dell'art. 12 della legge n. 194/1978, 'la richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e' fatta personalmente dalla donna.

Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potesta' o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potesta' o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui...

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