n. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2013 -

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale n. 320/2013 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza di Barillaro Teresa, nata a Messina il 15/04/1972, e Barillaro Nicola, nato a Messina il 20/08/1970, entrambi n.q. di eredi di Barillaro Ferdinando, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Mazzei, PEC: avvantoninomazzei@puntopec.it, per mandato in atti, domiciliati in Reggio Calabria, Piazza Castello presso questa Cancelleria, ricorrenti;

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici alla Via del Plebiscito n. 15 in Reggio Calabria e' domiciliato ope legis, resistente. Visto il ricorso proposto in data 13 novembre 2013 da Barillaro Teresa e Barillaro Nicola, n.q. di eredi di Barillaro Ferdinando, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile svoltosi dinanzi alla Pretura di Messina, sezione distaccata di S. Teresa di Riva (iscritto al n. 74/94 RGAC), conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Messina, sezione lavoro n. 797/13 del 17/05/2013;

Vista la documentazione allegata, osserva. 1. - La fattispecie. Il giudizio presupposto e' stato definito con sentenza della Corte di Appello di Messina, sezione lavoro n. 797/13 del 17/05/2013, che ha respinto l'appello di Barillaro Ferdinando, dante causa degli attuali ricorrenti, confermando la sentenza di primo grado (Pretura di Messina, sezione distaccata di S. Teresa di Riva del 10/03/1994) che respingeva la domanda del Barillaro. 2. - La disciplina applicabile alla fattispecie. La norma censurata. Reputa questo decidente che la nuova disciplina dettata in tema di equa riparazione per effetto delle modifiche introdotte alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dall'art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese: c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare la norma, decisamente innovativa, contenuta nel nuovo art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 (a mente della quale, «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»), debba necessariamente portare a non riconoscere, in tal caso, in alcuna misura, il preteso diritto all'indennizzo. 2.1. - Prima di concentrare l'attenzione su tale disposizione, giova prendere le mosse da altra previsione che vale a delineare un piu' ampio e coerente quadro di riferimento, anche se di per se' non ancora decisivo ne' univoco nel senso sopra indicato: ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. a), l. cit., secondo la quale «... l'indennizzo e' determinato tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1, dell'art. 2 ...». Onde apprezzarne la portata innovativa, e' bene rammentare che, con riferimento alla previgente normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (conformemente alla giurisprudenza della Corte E.D.U.), posta la regola del riconoscimento del diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio» e precisata altresi' l'irrilevanza della «asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilita' di successo dell'iniziativa giudiziaria» (v. ex aliis Cass. 12 aprile 2010, n. 8632;

9 aprile 2010, n. 8541), si ammette bensi' che dell'esito del processo presupposto possa comunque tenersi conto ma solo qualora abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come accade «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», precisandosi inoltre che di dette situazioni, «costituenti abuso del processo» anche ai fini della commisurazione dell'indennizzo, «deve dare prova puntuale l'Amministrazione» non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (v. ex multis, da ultimo, Cass. 9 gennaio 2012, n. 35). A fronte di un indirizzo cosi' strutturato, la portata innovativa della previsione di cui all'art. 2-bis comma 2, lett. a) si apprezza sotto un duplice profilo. Anzitutto perche' la considerazione dell'esito del giudizio assume, nella nuova disciplina, bensi' ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo, un ruolo non piu' eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo. In secondo luogo, perche' non puo' considerarsi piu' necessario, affinche' l'esito del giudizio possa assumere un ruolo riduttivo dell'indennizzo, che lo stesso (e soprattutto l'abuso del processo alla base di esso richiesto) sia oggetto di un onere di allegazione e prova da parte dell'amministrazione, potendo e dovendo il giudice ex se - tanto piu' nel nuovo modello procedimentale a contraddittorio eventuale - sindacare e ponderare l'esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti. 2.2. - Nella stessa direzione si inserisce, ma con portata ancor piu' dirompente, la previsione qui censurata contenuta nel comma 3 del nuovo art. 2-bis, a tenore della quale "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". 2.2.1. - La previsione pone, anzitutto, un ancor piu' stretto legame tra valore della causa ed equa riparazione, stabilendo che il primo rappresenta un limite per il secondo. In tale parte essa da' espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagattellari: e', infatti, inimmaginabile che per l'eccessiva durata di...

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