N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2011

IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 335 c.p.

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata all'odierna udienza dai difensori di Effuso Emilio e Taurasi Patrizia;

O s s e r v a A seguito di modifica dell'imputazione fatta dal P.M. all'udienza del 5 aprile 2011 veniva contestato agli imputati suindicati il delitto di cui all'art. 335 c.p. perche' per colpa agevolavano la sottrazione del ciclomotore Piaggio Liberty tg. DOW9 rinvenuto circolante, pur essendone stata nominata la Taurasi Patrizia custode in sede di sequestro amministrativo del 12 gennaio 2005, in Napoli il 14 giugno 2007.

Al fine di valutare la questione sollevata dalle difese, deve necessariamente premettersi che, dopo lunghe oscillazioni interpretative, sono intervenute recentemente le SS.UU. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 1936/2011; depositata il 21 gennaio) sull'articolo 334 del codice penale.

Le SS.UU. ponevano a fondamento della propria decisione un confronto strutturale tra la fattispecie amministrativa e la norma penale addivenendo alla conclusione secondo cui alla condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo andasse applicata la sola norma di cui all'art. 213

C.d.S., con la relativa sanzione amministrativa, senza che potesse trovare ulteriore applicazione l'art. 334 c.p., in quanto la prima norma ha carattere di specialita' rispetto alla seconda ai sensi dell'art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689, prevalendo sotto ogni profilo sulla medesima.

In sostanza, la condotta di circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e' ormai mero illecito amministrativo ex art. 213 cit. sia che venga commessa dal custode o custode-proprietario, sia (ed a maggior ragione) che venga commesso da un soggetto privo di tale qualifica.

Irrilevanza sull'art. 335 c.p.

Cio' posto, doveva a questo punto darsi atto che il pronunciamento delle SS.UU. non valeva a ritenere depenalizzato anche la condotta sussumibile sotto il disposto normativo di cui all'art.

335 c.p. quando l'agevolazione colposa riguardi un'auto messa in circolazione nonostante il sequestro amministrativo in corso.

In effetti, ad una prima analisi, potrebbe opinarsi come, una volta esclusa la rilevanza penale della fattispecie 'principale' della circolazione posta in essere direttamente dall'autore della sottrazione ex art. 334. c.p., deve addivenirsi ad analoga conclusione con riguardo al custode negligente, essendo indefettibile escludere dall'area del penalmente rilevante la cooperazione colposa nella violazione (amministrativa) dolosa altrui.

Sennonche', per quanto tale costruzione possa sembrare rispondente ad evidenti ragioni di simmetria sanzionatoria, la stessa...

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