N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2011

LA CORTE D'APPELLO Riunita in camera di consiglio per deliberare nella causa civile promossa da Tosco Edil Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Milani per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze viale Lavagnini 45 presso lo studio del medesimo attore;

Contro Comune di Monsummano Terme, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze Lungarno Vespucci 20 presso lo studio del medesimo, convenuto;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tosco Edil Costruzioni s.r.l. ha convenuto il Comune di Monsummano Terme (Pistoia) davanti a questa Corte per opporsi alla troppo esigua indennita' di € 41.367,30 riconosciuta per l'espropriazione di un appezzamento di terreno edificabile sito nel territorio comunale destinato ad insediamenti produttivi (P.I.P.).

Costituendosi in giudizio, il Comune convenuto ha contestato la fondatezza della domanda, per essere congruo l'indennizzo offerto, in primo luogo in considerazione del fatto che l'espropriato 'ha presentato una dichiarazione ai fini ICI nel 1996 ... del valore di € 77.468,00 e dal 1996 al 2004 ha versato ICI sulla base di tale valore ... Solo in data 23 febbraio 2009 la Toscoedil ha inviato al Comune una dichiarazione ICI per l'anno 2004 e per l'anno 2005 indicando il valore del terreno espropriato in € 495.320,00 e provvedendo a pagare la differenza rispetto al valore precedentemente dichiarato mediante ravvedimento operoso con sanzioni calcolate al 30% ... il Comune ... ha informato la societa' attrice che tali dichiarazioni (delle quali e' evidente la strumentalita') sono assolutamente irrilevanti in quanto presentate fuori dai termini consentiti e quindi si sarebbe provveduto ad un rimborso'.

Nel corso dell'istruttoria e' stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, che ha stimato in € 277.660,00 il valore di mercato del terreno ablato.

Le difese dell'ente espropriante evocano una questione di diritto determinante ai fini della decisione, rispetto alla quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente ritenuto (ordinanza n.

8489 del 14/04/2011) non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale della normativa di riferimento, tanto da disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per quanto di competenza. Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione si osserva quanto segue: 'ritiene il Collegio che la definizione della controversia in esame dipende dalla corretta interpretazione letterale e dalla individuazione dei limiti di estensione del contenuto precettivo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 1, nella parte in cui impone la riduzione della indennita' di espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all'obbligo di dichiarazione (iniziale) o denuncia (per le variazioni) ICI (D.Lgs.

n. 504 del 1992, art. 10, vigente catione temporis). Il diritto (an) alla indennita' di esproprio e l'ammontare della stessa (quantum) dipendono, infatti, dalla legittimita' della citata disposizione.

Questa ne condiziona la quantificazione al ribasso, fino alla totale vanificazione, nella ipotesi di dichiarazione di valori irrisori o nella ipotesi, equivalente, di omessa dichiarazione, che ricorre nella specie. Si tratta in entrambi casi di comportamenti (totalmente o parzialmente) omissivi, che il contribuente pone in essere nell'intento di evitare l'emersione (totale o parziale) dei propri doveri fiscali. Vanno quindi assoggettati alla medesima disciplina giuridica, in forza della quale il diritto alla indennita' di esproprio deve essere riconosciuto soltanto nei limiti del valore dichiarato. In caso di omessa dichiarazione, l'omissione (piu' grave) non puo' essere premiata con una interpretazione che elimini il limite. Omettendo la dichiarazione, il contribuente ha inteso non attribuire alcun valore fiscale alla sua proprieta' e, quindi, nello spirito di quanto dispone il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, non merita alcuna indennita'. Per eludere questa conclusione, che, come si dira', si pone in evidente rotta di collisione con l'art. 42

Cost., comma 3, la giurisprudenza costituzionale e di legittimita' hanno elaborato una soluzione, che pero' comporta i problemi evidenziati nella ordinanza in base alla quale la questione e' stata rimessa a queste SS.UU..

1.1. I punti di criticita' dell'interpretazione accreditata da questa Corte ed il mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale, verificatosi dopo la gia' ricordata pronuncia della Corte Costituzionale, n. 351/2000, impongono una rivisitazione ermeneutica ed una rilettura del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 1. Il dato letterale, deve essere interpretato tenendo conto del nuovo contesto ordinamentale, della esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di celerita' delle procedure di accertamento (a) quella intesa ad accertare il valore venale dell'area espropriata, per la determinazione della relativa indennita', e b) quella finalizzata alla quantificazione dell'ICI). E' evidente, infatti, che i tempi delle procedure vengono inevitabilmente dilatati se si avalla la tesi del reciproco condizionamento (sospensione della procedura di determinazione ed erogazione dell'indennita', in attesa della liquidazione definitiva e del pagamento dell'ICI, benche' nei limiti in cui il potere di accertamento sia ancora esercitabile).

1.2. Il Collegio ritiene che non sia condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 1, condizionerebbe il pagamento dell'indennita' di esproprio alla regolarizzazione della posizione fiscale dell'espropriato, in tutti i casi di violazione degli obblighi di dichiarazione relativa all'In Tale tesi e' stata avallata dalla Corte Costituzionale nell'intento di superare l'evidente disparita' di trattamento tra contribuente evasore totale (che omette di presentare la dichiarazione), apparentemente ignorato dalla norma, e contribuente infedele (che presenta una dichiarazione non veritiera), in danno del quale e' espressamente prevista la riduzione dell'indennita' di esproprio (che non puo' mai superare il valore dichiarato ai fini ICI). Il giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di rigetto (351/200), ha escluso che la apparente incompletezza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, (circoscritta alla sola ipotesi della dichiarazione infedele) sia in contrasto con l'art. 3

Cost., ipotizzando che anche il contribuente evasore totale (al pari del contribuente infedele) debba regolarizzare la propria posizione fiscale, prima di ottenere il pagamento della indennita' di esproprio. La tesi interpretativa della Consulta e' stata seguita anche da questa Corte. Si tratta, pero', di una tesi che non trova conforto nel tenore letterale della norma (per quanto lo si voglia ampliare con argomenti anche di carattere sistematico), specialmente dopo la costituzionalizzazione del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata. Lo sforzo ermeneutico della Corte Costituzionale, e di questo giudice di legittimita', ha avuto, pero', il merito di evidenziare che la disciplina del comportamento fiscale dell'espropriato non puo' essere monca: l'art. 16 citato, che letteralmente riguarda soltanto il contribuente infedele, regge alle verifica di legittimita', rispetto al parametro di cui all'art. 3

Cost., soltanto se proietta i suoi effetti anche sull'evasore totale (simul stabunt aut simul cadent). L'interpretazione corrente, che ha equiparato l'evasore totale all'evasore parziale, nel comune dovere di regolarizzare la loro posizione fiscale, come condizione per ottenere il pagamento dell'indennita' di esproprio, e' frutto di una interpretazione additiva che appare difficilmente condivisibile: essa elimina di fatto la riduzione della indennita' parametrata alla dichiarazione ICI (che e' il risultato voluto dal legislatore) e introduce una inedita procedura di necessitata conciliazione fiscale, che assurge a condizione di pagamento dell'indennita' di esproprio.

  1. (Esegesi ed evoluzione del contenuto precettivo del D.Lgs. n.

    504 del 1992, art. 16) - Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, (abrogato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', a decorrere dal 30 giugno 2003, e sostituito dall'art. 37, comma 7, dello stesso D.P.R.), titolato indennita' di espropriazione, nell'ambito delle disposizioni istitutive dell'imposta comunale sugli immobili, dopo le norme di disciplina dell'imposta, e di seguito alle disposizioni relative alle sanzioni (art. 14) e al contenzioso (art. 15), ha inserito una disposizione del seguente tenore: '1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti' (comma 1).

    2.1. La collocazione sistematica (a ridosso degli artt. 14 e 15 che disciplinano le sanzioni ed il contenzioso ICI) ed il tenore letterale della norma in esame ne evidenziano la chiara connotazione sanzionatoria, collegata al comportamento tenuto dal soggetto espropriato nel momento in cui, dovendo fare fronte ai propri obblighi fiscali, ha...

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