N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2010

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento promosso nei confronti di P. M., nato ad A. il ..., attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per questa causa;

Vista l'istanza di revoca o sostituzione della misura ed il parere del Pubblico Ministero;

Osserva Con l'ordinanza del 19 maggio 2010 il G.I.P. del Tribunale di Brescia convalidava l'arresto di P. M. ed applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di omicidio volontario.

L'arresto del P. era stato eseguito nella quasi flagranza del delitto di omicidio della madre, T. I. (nata nel ...), commesso all'interno dell'abitazione familiare in A. ed immediatamente accertato in quanto l'odierno imputato, dopo avere soffocato la donna premendole sul volto un cuscino, aveva telefonato poco dopo al 112 raccontando al carabiniere in servizio l'accaduto e rimanendo a colloquiare al telefono sino all'arrivo del personale del 118 e dei militari.

P. rilasciava immediatamente dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero, ribadite anche in sede di udienza di convalida, riferendo che la madre era affetta da qualche anno da demenza senile e, nel marzo 2010, le era stato diagnosticato un carcinoma al cavo orale, inoperabile, per il quale si trovava in cura radioterapica presso l'ospedale di C.; a suo dire, la malattia tumorale non lasciava prospettive di vita alla madre e tale circostanza, unitamente alla concorrente malattia involutiva, aveva indotto in lui sentimenti di inadeguatezza, frustrazione ed angoscia che l'avevano determinato a commettere il fatto.

Quanto alle modalita' dell'azione, il P., riferiva di avere soffocato la madre con un cuscino e precisava che la stessa, cosciente, aveva tentato di fermarlo e si era lamentata dicendo di lasciarla andare.

Osservava il G.I.P. che le modalita' violente del fatto, la rilevante determinazione mostrata nell'azione omicidiaria mediante soffocamento e lo stesso sentimento liberatorio riferito dal P. dopo la morte della madre, evidenziavano la nulla o assai attenuata percezione del disvalore del delitto estremo commesso, consapevolmente scelto quale mezzo per la soluzione della propria angoscia.

Da quanto sopra esposto discendeva l'affermazione dell'esistenza delle esigenze cautelari, con conseguente necessita', stante il disposto di cui all'art. 275, terzo comma c.p.p., di applicare la misura custodiale carceraria.

Il G.I.P. ordinava, peraltro, che si procedesse ad osservazione psichiatrica ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 230/2000.

A seguito della richiesta di giudizio immediato, l'imputato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, chiedeva di essere giudicato allo stato degli atti subordinatamente all'espletamento di perizia psichiatrica volta a verificare se P. M. al momento del fatto versasse, a causa di infermita' psichica, in condizioni tali da ridurre o scemare grandemente la capacita' di intendere o di volere.

Ammesso il rito e conferito l'incarico...

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