N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2012

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro L.

B., nato il 19 ottobre 1966 a Martinica (Francia), sedicente, attualmente detenuto per questa causa presso la Casa circondariale di Torino, difeso d'ufficio dall'avv. Gabriella Lepore del Foro di Torino, detenuto presente, imputato del reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 per avere illegalmente detenuto e ceduto a R. A. gr. 1,6 lordi di eroina, in Torino il 2 maggio 2012, recidivo reiterato specifico infraquinquennale.

Verso le ore 20.00 del 2 maggio 2012 militari della Compagnia Carabinieri di Torino 'Oltre Dora' notarono l'odierno imputato salire a bordo di un'autovettura condotta da R. A. e discenderne dopo aver percorso un certo tratto di strada.

Si tratta, come e' noto, di una delle piu' diffuse modalita' adottate per il piccolo spaccio, allo scopo di sottrarre alla vista delle forze di polizia il delicato momento dello scambio droga/denaro.

I carabinieri controllarono percio', in luoghi separati, sia la conducente dell'autovettura che l'imputato. Quest'ultimo, raggiunto dopo un certo tempo, risulto' in possesso di un telefono cellulare e dieci euro, mentre la R. consegno' spontaneamente ai militari due ovuli di eroina, contestualmente dichiarando (cfr. verbale di s.i. in atti) di averli appena acquistati dal L. dopo aver contattato quest'ultimo su un'utenza cellulare.

Di qui l'arresto dell'imputato e la sua successiva presentazione a giudizio direttissimo, che il L. R. ha chiesto di definire con rito abbreviato.

All'odierna udienza le parti hanno concluso la loro discussione come da verbale.

Lo scrivente ritiene necessario, per poter addivenire ad una corretta decisione della causa, il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine a uno specifico aspetto del rapporto attualmente vigente fra circostanze attenuanti e recidiva reiterata.

La fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta infatti le seguenti caratteristiche:

  1. l'episodio per cui si' procede deve ritenersi attenuato a norma dell'art. 73, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica 309/90: si tratta di un caso di 'spaccio di strada', concernente un quantitativo minimale di eroina (il peso di grammi 1,6 stimato dai militari operanti, e' comprensivo di involucro e sostanza da taglio), venduto a un prezzo assai modesto (settanta euro); le modalita' di vendita (sulla pubblica via) sono tutto sommato elementari; quanto all'acquirente, egli non e' persona vulnerabile, per eta' o caratteristiche psico-fisiche, bensi' una donna di quasi trentotto anni; quanto alla persona dell'agente, infine, si tratta di soggetto senza stabile attivita' lavorativa, in condizioni di vita individuale sicuramente non facili;

  2. Al L. e' contestata la recidiva reiterata, essendo egli gravato da quattro condanne irrevocabili per i seguenti reati:

1) violazione della disciplina degli stupefacenti (art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 309/90) commessa il 13 ottobre 2000: sentenza del Tribunale di' Torino in data 12 dicembre 2001 (irrevocabile il 3 maggio 2002): mesi otto di reclusione piu' multa e doppi benefici di legge;

2) detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 309/90) commesse l'8 novembre 2000: sentenza del Tribunale di Torino in data 21 novembre 2000 (irrevocabile il 21 dicembre 2000) con condanna a mesi sei di reclusione piu' multa;

3) offerta o messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti (art.

73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 309/90) commessa il 13 luglio 2001: sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 22 novembre 2001 (irrevocabile il 15 gennaio 2002) con condanna a mesi sei e giorni venti di reclusione piu' multa;

4) detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 309/90) commessa il 13 novembre 2007: sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16 luglio 2008 (irrevocabile il 7 luglio 2009) con condanna ad anni due e mesi otto di reclusione piu' multa.

Si versa dunque in una situazione in cui la disposizione dell'art. 69, comma 4, c.p. impedisce di riconoscere (come questo giudice ritiene invece di dover fare) la prevalenza dell'attenuante di cui all'art....

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