N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2010

IL TRIBUNALE Il G.E. sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

  1. Fatto e svolgimento del processo.

    Il concessionario Equitalia Nomos ha iniziato procedura di riscossione esattoriale (rubricata al n. 457/09 R.E.) con avviso di vendita regolarmente trascritto e notificato in danno del debitore Moramarco Giovanni per un credito tributario pari ad € 48.621,49, risultante dagli estratti di ruolo versati in atti.

    Nella procedura, hanno avuto ritualmente luogo e sono andati deserti tre esperimenti di incanto sull'immobile pignorato alle date del 27 gennaio 2009, 17 febbraio 2009 e 10 marzo 2009. Con istanza in data 12 marzo 2009 Equitalia Nomos ha depositato gli atti nella cancelleria del Tribunale di Torino e chiesto l'assegnazione allo Stato ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ('Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito') al minor prezzo tra la base d'asta del terzo incanto, pari ad € 145.331,76 e la somma per la quale si procede, credito pari ad € 48.621,49.

    Il G.E. ha disposto l'audizione delle parti, fissando udienza all'8 luglio 2009 e poi all'11 novembre 2009. Sentita EQUITALIA NOMOS e il creditore sequestrante Fallimento AEDIFICA S.r.l., ha trattenuto la causa a riserva per provvedere in ordine all'istanza di assegnazione.

    Ritiene lo scrivente G.E. che: 1) esistano fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 85 comma 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come verranno esposti nei successivi paragrafi; 2) la questione sia rilevante nella procedura esecutiva, poiche' ad essa dipende l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di assegnazione e comunque la misura del prezzo da fissare perche' lo Stato Italiano acquisisca la proprieta' dell'immobile pignorato; 3) in definitiva sia necessario disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 perche' si pronunci sulla questione, sospendendo nelle more l'esecuzione in epigrafe.

  2. Analisi del testo normativo.

    L'art. 85 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo attualmente vigente prevede che:

  3. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

  4. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi.

  5. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

    Il rimettente interpreta la disposizione in questi termini.

    2.1. L'art. 85 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 riguarda la riscossione delle sole entrate dello Stato di natura tributaria e non puo', dunque, applicarsi ad entrate patrimoniali dello Stato, ne' ad entrate di enti impositori diversi dallo Stato, per i quali e' prevista ope legis la (o che sono comunque ammessi ad avvalersi della) procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.

    Questa limitazione alle sole entrate tributarie dello Stato e' prevista dall'art. 30 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46: la disposizione prevista dall'art. 85 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

    2.2. L'assegnazione prevista dal vigente art. 85 attribuisce alla competenza del giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti necessari a far acquistare la proprieta' dell'immobile allo Stato.

    Infatti, l'istanza del concessionario e' rivolta al giudice dell'esecuzione (art. 85 cit. comma 1); il giudice dispone l'assegnazione, fissando allo Stato il termine, non inferiore a sei mesi, per il versamento del prezzo di assegnazione (art. 85 cit.

    comma 2); avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586, secondo quanto prevede l'art. 590 cpv. c.p.c. (art. 85 cit. comma 2).

    Rispetto alla devoluzione dei beni allo Stato, gia' prevista dall'art. 87 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (testo abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46), e' dunque venuto meno ogni automatismo nell'acquisto dell'immobile da parte dello Stato.

    La norma infatti prevedeva che, in caso di diserzione del terzo incanto (o mancata autorizzazione dell'intendente di finanza al suo svolgimento), 'l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato' e il secondo comma coerentemente individuava nel 'verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza' il titolo per la trascrizione della devoluzione nei registri immobiliari.

    2.3. Osserva ancora il rimettente che il giudice non ha alcun potere discrezionale di non far luogo all'assegnazione allo Stato quando ne ricorrano i presupposti (terzo incanto deserto, istanza dell'esattore, che e' peraltro atto dovuto), ne' di rifiutare poi l'emissione del decreto di trasferimento quando lo Stato abbia versato il prezzo nel termine assegnatogli.

    Che il giudice abbia un potere discrezionale nel decidere su istanze di assegnazione proposte in un'esecuzione ordinaria e' questione dubbia, visto che da un lato l'art. 589 c.p.c. indica il valore per il quale puo' essere chiesta l'assegnazione e dall'altro l'art. 591 c.p.c. consente al giudice di 'decidere di non accoglierle' facendo luogo a nuovo incanto.

    Con riguardo all'art. 85 cit. questi dubbi interpretativi non hanno tuttavia ragione d'essere. Primo, perche' la norma chiaramente indica che 'Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione' (e non 'puo' disporre': comma 2). Secondo, perche' non rientra nei poteri del giudice disporre lo svolgimento di ulteriore incanto, in luogo dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione allo Stato, visto che il potere di ordinare un quarto e ultimo esperimento di asta spetta soltanto all'ente impositore (vedi l'inciso 'su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo': comma 3).

    L'assegnazione e' dunque un atto necessario perche' lo Stato ottenga il trasferimento di proprieta' previo versamento del prezzo, ma dovuto.

    2.4. In secondo luogo, l'assegnazione prevista dall'art. 85 cit.

    ha natura c.d. sostitutiva della vendita forzata.

    Infatti, l'assegnazione viene fatta per un prezzo, pari alla minor misura tra la base d'asta del terzo incanto e il credito tributario per cui l'esattore procede (comma 1), e questo prezzo deve essere interamente versato dallo Stato all'effetto di ottenere il trasferimento della proprieta' (comma 2), tanto e' vero che e' regolato il caso del mancato versamento del prezzo (comma 3).

    Al versamento segue dunque l'acquisizione del prezzo alla massa attiva (art. 509 c.c.) e la sua assegnazione all'esattore se non vi sono concorrenti (artt. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 510 c.p.c.). Nel caso di intervento di altri creditori, deve procedersi alla distribuzione in ragione delle rispettive cause di prelazione tra esattore e altri concorrenti, secondo quanto previsto dagli artt.

    84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 596 c.p.c..

    Implicitamente, ma in modo non equivoco, l'art. 85 cit. esclude dunque la possibilita' per l'esattore di chiedere l'assegnazione a favore dello Stato a soddisfacimento del credito erariale (c.d.

    assegnazione satisfattiva o datio in solutum giudiziale) e la possibilita' per lo Stato di limitarsi al versamento del solo eventuale conguaglio tra il prezzo di assegnazione e il credito per cui puo' utilmente collocarsi in sede di riparto (c.d. assegnazione mista).

    Tanto e' vero che l'art. 3 comma 40 del d.1. 30 settembre 2005 n.

    203 (convertito con emendamenti in legge 2 dicembre 2005 n. 248) ha sostituito ai comma 2 e 3 dell'art. 85 cit. le parole 'dell'eventuale conguaglio' con le parole 'del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione'.

    2.5. Il prezzo di assegnazione e' pari alla minor somma tra il credito tributario per cui si procede e la base d'asta del terzo incanto andato deserto: su questo punto v'e' continuita' con quanto era previsto per la devoluzione allo Stato ex art. 87 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

    Fatto per es. il credito erariale per cui si procede pari ad € 50.000,00 e la base d'asta del terzo incanto pari ad € 200.000,00, l'assegnazione deve farsi al prezzo di € 50.000,00. Reciprocamente, se l'esattore procede per un credito tributario pari ad € 300.000,00, l'assegnazione dello stesso identico immobile dovrebbe farsi per la minor somma e quindi per € 200.000,00.

    Poiche' non e' previsto - e' anzi chiaramente escluso a seguito della modifica apportata...

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