n. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2012 -

IL TRIBUNALE Nella procedura di prevenzione personale n. 23/2011 R.G.M.P. pendente nei confronti di D. G. A., nato a S. M. (..) il 24 maggio 1956;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 aprile 2012 Premesso in fatto che, in data 3 febbraio 2011, la Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia ha avanzato proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, ai sensi della legge 27 dicembre 1965 n. 575 (applicabile razione temporis alla fattispecie al vaglio, a norma dell'art. 117 d.lgs. n. 159/2011), nei confronti di D. G. A., quale soggetto indiziato di appartenere al sodalizio camorrista denominato «clan dei casalesi», fondando il proprio assunto sugli elementi di fatto emersi a suo carico nel procedimento penale n. 22138/05 R.G.P.M. (ancora pendente) e compendiati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 871/08, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli il 16 aprile 2008 (e confermata in sede di riesame), nonche' sulla sentenza di condanna del processo cd. «Spartacus I» pronunciata (anche) nei confronti dell'odierno proposto dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere in data 15 settembre 2005;

che nel corso della presente procedura sono stati acquisiti (tra l'altro) certificato aggiornato del casellario giudiziale e posizione giuridica del proposto, dai quali si evince che quest'ultimo, attualmente detenuto (in espiazione pena), ha riportato plurime condanne definitive a pene detentive anche molto elevate per delitti di stampo camorristico (anni 30 di reclusione inflitti con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Napoli del 23 gennaio 2003, irrevocabile il 9 dicembre 2003;

anni 26 e mesi 6 di reclusione irrogati con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Napoli del 5 maggio 2004, irrevocabile il 5 ottobre 2004;

anni 30 di reclusione inflitti con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Napoli del 24 ottobre 2007, irrevocabile il 15 luglio 2008) e che la sua liberazione, per fine pena, e' attualmente prevista per il 21 maggio 2027 (ossia, tra circa 15 anni) Osserva Il Tribunale, per i motivi che verranno di seguito esposti, ritiene che la decisione sulla applicazione o meno della misura di prevenzione personale presuppone - in via pregiudiziale - la soluzione di una questione di legittimita' costituzionale relativa alla norma di cui all'art. 12 legge 1423/1956 (attuale art. 15 T.U. Antimafia) da sollevarsi per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede, in ipotesi di sospensione della esecuzione della misura di prevenzione personale a causa dello stato detentivo in espiazione pena, il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di valutare la persistenza della pericolosita' sociale nel momento della esecuzione. Al fine di comprendere le ragioni da cui deriva il dubbio di costituzionalita', vanno sinteticamente esposte le circostanze di fatto e di diritto di seguito indicate. Viene in rilievo, nella fattispecie al vaglio, il caso (invero, non infrequente) in cui la misura di prevenzione personale debba essere applicata ad un soggetto che si trovi in stato di detenzione per reato commesso in precedenza, ipotesi non regolata dalla legge n. 1423/56 (ora d.lgs. n. 159/2011), che, all'art. 11, comma 2 (ora art. 14, comma 2, del T.U.Antimafia), prevede il diverso caso di reato commesso nel corso del termine di durata della sorveglianza speciale. Nell'ipotesi al vaglio, la misura di prevenzione personale eventualmente applicata al proposto non sarebbe immediatamente eseguibile a causa della detenzione del soggetto, in stato di espiazione pena, venendo, quindi, l'esecuzione differita all'epoca della successiva scarcerazione. Si viene, in tal modo, a creare una scissione temporale tra il momento dell'applicazione della misura - nel quale il giudice e' chiamato a verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge, tra cui l'attualita' della pericolosita' sociale del soggetto, senza la quale le limitazioni della liberta' personale connesse alla misura non troverebbero giustificazione - ed il momento in cui la misura stessa e' destinata a produrre i suoi effetti, e tale separazione tra il momento dell'applicazione e quello della esecuzione appare particolarmente rilevante nel caso (ricorrente nella fattispecie al vaglio) di detenzione in espiazione pena di lunga durata (ed ancora di piu', in caso di ergastolo). Ed infatti, la questione dei rapporti tra detenzione e misure di prevenzione personali e' stata piu' volte dibattuta in giurisprudenza, la quale si e' principalmente interrogata sulla applicabilita' delle misure di prevenzione personali a soggetti detenuti in stato di espiazione pena (mentre non si e' mai seriamente dubitato della compatibilita' tra l'applicazione di tali misure e la custodia cautelare, potendo questa cessare in qualsiasi momento). Un...

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