N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 676 del 2008, proposto da: Pignataro Maria Catena Rita, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola, Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118;

Contro Ufficio Centrale Circoscrizionale presso Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso Corte Appello di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Per il risarcimento dei danni procurati dall'illegittima esclusione della sig.ra Maria Catena Rita Pignataro, dalla lista n. 3 denominata 'la sinistra l'arcobaleno Rita Borsellino' per l'elezione del deputati all'assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008, e presentata nella circoscrizione elettorale della provincia regionale di Catania.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso Tribunale di Catania e di Ufficio, Centrale Regionale Presso Corte Appello di Palermo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - La sig.ra Maria Catena Rita Pignataro e' stata esclusa quale candidata della lista per la circoscrizione elettorale di Catania per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, in applicazione dell'art. 15, comma 3, lett. d), l.r. n. 29 del 1951, 'poiche' iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia'.

    Con ricorso introduttivo e con successivo ricorso per motivi aggiunti da valere come ricorso autonomo ai soli fini del risarcimento del danno, la ricorrente ha dedotto l'illegittimita' della disciplina regionale posta a sostegno dell'esclusione dalla lista per contrasto con la Costituzione (1, 2, 3, 4, 29, 48, 51, 116 e 120 Cost.; 10, 11 e 117 Cost., nonche' con gli artt. 3, 9 e 14

    Statuto siciliano) e con il diritto comunitario (artt. 17 e 18, giacche' non appare ammissibile una nozione di cittadinanza politica riferita al territorio regionale e che si sovrappone e si sostituisce a quella nazionale e a quella comunitaria). Con ordinanza n.

    450/2008, la Sezione ha sollevato questione di pregiudizialita' comunitaria della norma in questione per l'eventuale contrasto con gli 'artt. 6 del Trattato UE, 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che riconosce alcuni diritti e liberta' oltre a quelli che figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla convenzione e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonche' degli artt. 17 CE e 78 CE'. Con ordinanza 26 marzo 2009, n. 535, la Corte Giustizia CE, sez. VI, rilevato che '...la situazione della ricorrente nella causa principale non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare quelle degli artt. 17 CE e 7 8 CE' ha ritenuto di non avere 'competenza nei confronti di una normativa che non si...

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