N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE La controversia sottoposta a questa Commissione riguarda la presunzione di distribuzione di utili eccepita nei confronti del sig.

Carloni Graziano nei cui confronti l'Ufficio Imposte Dirette di Pesaro aveva notificato un avviso di accertamento emesso a rettifica del reddito dichiarato per l'anno 1991 ai fini IRPEF quale maggiore reddito imponibile delta quota di reddito di capitale di' £.454.997.000 a titolo di partecipazione del 50% nella Societa' 'Cucine Krios srl'.

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento ed i Giudici di Prime Cure deliberavano di accogliere il ricorso; in sede di appello l'Ufficio contestava la decisione dei Primi Giudici ma la decisione veniva confermata.

Il successivo ricorso in Cassazione da parte dell'Ufficio trovava invece accoglimento in quanto la Suprema Corte, con sentenza n. 1243 del 2007, cassava la decisione con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche chiedendo alla stessa di fare applicazione del seguente principio di diritto: 'La giurisprudenza di questa Corte e' consolidata nel ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da societa' di capitali a ristretta base azionaria e che tale presunzione - fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 16885/03, 20851/05)'.

La parte evidenziava che la presunzione 'utilizzata' dalla Suprema Corte non rappresenta una presunzione assoluta, ma una presunzione semplice, rilevante solo nelle ipotesi di cui all'art.

2729 c.c.; essa puo' costituire un 'campanello d'allarme', ma non puo' certo valere di per se' sola, a fondare una presunzione grave e precisa, a meno che il Giudice di merito, in applicazione dei poteri discrezionali riconosciutigli in materia, non la ritenga sussistente e chiedeva, in via principale, di accogliere il ricorso per mancanza di prove da parte dell'Amministrazione Finanziaria, non essendo ammissibile la validita' di un accertamento attraverso una presunzione semplice, peraltro di secondo grado; in via in via subordinata chiedeva di cogliere il ricorso sulla base degli eventuali documenti che la parte avrebbe cercato di reperire. Da ultimo si chiedeva la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 del D.

Lgs. 472/97 per la intrasmissibilita' delle sanzioni agli eredi, con vittoria di onorari, diritti e spese della presente fase ed anche di quella di Cassazione.

Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pesaro che osservava:

che, in data 26.2.2008 (ns. prot. n. 12683), l'Ufficio aveva gia' riassunto il giudizio per rinvio disposto dalla Corte di' Cassazione con sentenza n. 1243/07;

che la CTR attribuiva alla riassunzione I'RGA n. 265/08, con prot. n. 5-549/08;

che da interrogazione risulta che esso non sarebbe costituito sulla vertenza contraddistinta dall'RGA 340/08;

che quest'ultimo RGA e' stato pero' attribuito alla istanza di riassunzione;

proposta dalla parte sulla medesima controversia per cui si e' di fronte a due riassunzioni, una dell'Ufficio ed una di parte, relative alla sentenza CTR n. 37/9/00 depositata in data 24.6.2000, che fa seguito alla sentenza CTP n. 942/01/97.

Si sostiene poi che la sentenza della Cassazione avvalora il concetto della legittimita' della presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra-bilancio prodotti da societa' di capitali a ristretta base azionaria e che quindi la parte privata deve provare che cio' non e' avvenuto e non puo' arrogarsi il diritto di definire la presunzione dell'Ufficio priva dei requisiti di gravita' e precisione. Segue la richiesta di vittoria di spese.

All'odierna udienza comparivano entrambe le parti che illustravano le proprie ragioni e si...

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