N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2011, proposto da: Ecologia di Iavazzi Francesco S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso avv. Stefano Sorgente in Napoli, via Po, n. 1, Parco Parva Domus;

Contro:

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Chianese e Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede dell'ente;

Provincia di Caserta, ARPAC, A.S.L. di Caserta, Comune di Marcianise, non costituiti;

Per l'annullamento del decreto n. 108 del 19 maggio 2011, concernente il diniego dell'autorizzazione per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006; della conferenza di servizi in data 7 aprile 2011; del parere ARPAC prot. n. 604 del 2 febbraio 2009; dell'atto prot. n. 440965 del 6 giugno 2011 recante diniego di autotutela;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la Ecologia di Iavazzi Francesco S.a.s. propone l'impugnativa in epigrafe contro il decreto dirigenziale n. 108 del 19 maggio 2011 con il quale la Regione Campania ha negato l'autorizzazione per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, a seguito dell'accertata presenza sul sito di rifiuti interrati non rimossi;

Rilevato che la' societa' ricorrente deduce al riguardo:

violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto della richiesta presentata dalla stessa ricorrente;

violazione degli artt. 208 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Regione non avrebbe considerato l'indagine preliminare del gennaio 2009, l'effettuazione di interventi di bonifica del sito e le successive indagini geognostiche del marzo 2009; ne' sarebbero state stabilite le condizioni e prescrizioni per garantire l'esercizio dell'attivita';

Considerato che:

la controversia risulta attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti in base all'art. 133, lett. p), del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104 del 2010 (CPA), per cui la cognizione e' devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 135, co. 1, lett. e) CPA, in relazione all'art. 14, co. 1;

- l'art. 16 CPA prevede che 'la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari' (co. 1) e 'il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente' (co. 2);

- l'art. 15 CPA, nel prevedere che il difetto di competenza sia rilevato anche d'ufficio dal giudice di primo grado (1° comma), dispone che 'quando e' proposta domanda...

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