n. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2012 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2011, proposto da: Manuela Arata e Paul Muller, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Desiderio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, 3;

Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Coppotelli, Ruggero Ippolito e Nicola De Giorgi, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91;

Nei confronti di Soc. Quantica SGR - Societa' di Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 14 aprile 2011 - notificato a mezzo del servizio postale alla ricorrente Arata in data 26 maggio 2011 e al ricorrente Muller in data 26 maggio 2011 - con il quale la Banca d'Italia ha inflitto, inter alios, a ciascun ricorrente, nella sua qualita' di «ex componente il Consiglio di Amministrazione» di Quantica SGR S.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 21.000,00 ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico della Finanza, per asserite «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni»;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, limitatamente a cio' che riguarda la posizione dei ricorrenti, inclusa la nota n. 317866/11 del 12 aprile 2011 - notificata insieme al provvedimento dianzi indicato - con il quale la Vigilanza bancaria e Finanziaria ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione della sanzione amministrativa sopra indicata nei confronti della ricorrente e, con diverse graduazioni di importo, di alcuni componenti ed ex componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Quantica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 14 luglio 2011 e depositato il successivo 28 luglio 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento pure in epigrafe indicato con cui era stata irrogata nei loro confronti dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 21.000,00 ciascuno ex art. 190-195 del T.U.F., in conseguenza di rilevate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni nella loro qualita' di ex componenti il consiglio di amministrazione di Quantica SGR S.p.a.;

Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive;

Rilevato che, in particolare, nella memoria di replica per la pubblica udienza del 13 luglio 2012 la Banca d'Italia dichiarava di eccepire l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. l), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.), nonche' del'art. 4, comma 1, n. 19), Allegato n. 4 del medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012;

Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni di parte resistente e del contenuto della suddetta sentenza della Sovrana Corte...

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