N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2012

LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Tonelli Giorgio rappresentato e difeso dall'avv. Mario Maccaferri ed elett. dom. presso il suo studio in Trento contro Comune di Trento rappresentato e difeso dall'avv. Luca Barberi dell'Avvocatura comunale ed elett. dom. presso il suo ufficio e contro Provincia Autonoma di Trento rappresentata e difesa dagli avv.ti N. Pedrazzoli,

M. Manica e M. Dalla Serra dell'Avvocatura provinciale ed elett. dom.

presso il loro ufficio avente ad oggetto: opposizione alla stima dell'indennita' di esproprio.

Tonelli Giorgio ha proposto opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa in relazione alla sottrazione della p.

f. 498/2 CC Gardolo della superficie di mq 637 per la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale secondo il progetto esecutivo dei lavori approvato dal Comune di Trento.

Con determinazione del dirigente del servizio espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT) l'indennita' di esproprio era stata indicata in euro 12,70 a mq per la parte del terreno ablato coltivato ad orto e industriale (mq 377) e in euro 2,10 a mq per la parte ad incolto produttivo (mq 260) nel presupposto che si trattasse di un'area non edificata ne' edificabile. Lamentava l'opponente che tale valutazione era penalizzante considerato che ben maggiore era il valore di mercato e chiedeva pertanto che l'indennita' fosse rideterminata tenendo conto della reale condizione del bene ablato. Si' e' costituita in giudizio la PAT eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennita' espropriativa rivolta nei suoi confronti; rilevava che il suo ruolo era limitato alla gestione della procedura espropriativa mentre l'ente espropriante era il Comune di Trento il quale era dunque legittimato a resistere all'opposizione.

Si e' costituito anche il Comune di Trento sostenendo che la determinazione dell'indennita' in sede amministrativa era congrua in considerazione della destinazione urbanistica a viabilita' dell'area ablata che era costituita da una striscia di terreno, in parte coltivata e per il resto incolta, della larghezza media di m. 4,50 che si interponeva fra una strada comunale e la massicciata della ferrovia. Contestava l'assunto dell'opponente in ordine all'ubicazione del terreno in un contesto edificato e ricordava che le tabelle predisposte per la valutazione delle aree agricole erano...

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