N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2011, proposto da: Ecologia di Iavazzi Francesco S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, via Po, n. 1 al Parco Parva Domus presso lo studio dell'avv. Stefano Sorgente;

Contro Provincia di Caserta, rappresentata e difesa dall'avv.

Davide Cortellessa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

Ivan Sportiello in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio Parco Millefiori, n. 70/B;

Per l'annullamento del provvedimento di sospensione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi e contestuale ordine di conferire i rifiuti presenti nell'impianto presso altro impianto autorizzato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Caserta;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la Ecologia di Iavazzi Francesco S.a.s. propone l'impugnativa in epigrafe contro il provvedimento prot. n. 47204 del 19 aprile 2011 con il quale la Provincia di Caserta ha determinato la sospensione della ricorrente dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del d. lgs. n. 152 del 2006, disponendo il conferimento dei rifiuti presenti presso l'impianto in Zona ASI localita' Ceraso nel comune di Marcianise;

Rilevato che la societa' ricorrente deduce al riguardo:

- violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

- violazione dell'art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006, in quanto la sospensione dal registro sarebbe prevista soltanto per l'iscrizione all'albo nazionale di gestori ambientali ex art. 212, laddove per il registro di cui all'art. 216 sarebbe invece contemplato il divieto di prosecuzione dell'attivita' qualora non siano rispettate le prescrizioni dell'amministrazione;

- eccesso di potere per commistione di procedure amministrative, in quanto la Provincia avrebbe utilizzato atti relativi all'istruttoria del distinto procedimento in corso relativo alla richiesta di autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti avanzata alla Regione ex art. 208 del d. lgs.

- violazione e falsa applicazione dell'art. 242 del d. lgs.

n. 152 del 2006, in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'indagine preliminare del gennaio 2009 sul sito in questione, ne' avrebbe considerato che la ricorrente avrebbe proceduto alla bonifica del sito medesimo;

Considerato che:

- la controversia risulta attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti in base all'art. 133, lett. p), del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010 (CPA), per cui la cognizione e' devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 135, co. 1, lett. e) CPA, in relazione all'art. 14, co. 1;

- l'art. 16 CPA prevede che 'la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari' (co. 1) e 'il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio...

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