N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2011

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5763/2010 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma l, lettera e), dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 15, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011.

Il Presidente: Guida L'estensore: Dell'Olio

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5763 del 2010, proposto da: Fallimento Es.A.Co.

S.r.l. e Recuperi Picascia S.r.l., rappresentati e difesi rispettivamente dall'avv. Silvia Savarese e dall'avv. Attilio Tirelli, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via Toledo n.

106 presso lo studio del primo difensore;

Contro Provincia di Napoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Giuseppe Cristiano, con domicilio eletto in Napoli alla piazza Matteotti n. 1;

Per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 8165 del 4 agosto 2010, con la quale e' stata disposta la cancellazione della Es.A.Co. S.r.l. dal registro provinciale delle ditte che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate, nonche' di ogni atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

parte ricorrente impugna la determinazione in epigrafe emarginata, con la quale la Provincia di Napoli ha inibito alla Es.A.Co. S.r.l., attualmente in stato di fallimento, la prosecuzione dell'attivita' di recupero rifiuti non pericolosi espletata ai sensi delle procedure semplificate di cui agli articoli 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006, a causa del...

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