n. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2012 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 22 giugno 2012 (v. verbale di udienza che precede), sentiti i difensori (anche sul calendario del processo), visti gli atti all'esito della discussione sui mezzi di prova, ai sensi dell'art. 183, comma VII, c.p.c., ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Claudio Berlusconi (parte attrice), rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio Puerari e Giulia Puerari contro Seven Immobiliare di Tardugno Antonello (parte convenuta) rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Bina e Giuseppe Battaglia e contro Lady Immobiliare (Parte convenuta contumace) avente ad oggetto: azione per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno;

In fatto Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2011 e depositato in Cancelleria in data 26 settembre 2011, Claudio Berlusconi assumeva di avere promesso di acquistare dalla costruttrice Lady Immobiliare un immobile sito in Varese alla via Brunico n. 50, con contestuale conferimento di incarico alla Seven Immobiliare di curare la conciliazione per la vendita di proprio immobile, sito in Cugliate Fabiasco alla via Verdi n. 31. Assumeva che, dopo la stipula dei contratti, era emerso che il locale oggetto di promessa di acquisto era inidoneo ad ottenere il certificato di agibilita'/abitabilita'. Da qui la citazione introduttiva del giudizio con cui richiedeva dichiararsi risolto il contratto e condannarsi le due societa' convenute (la Seven e la Lady) al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alle spese sostenute per la complessiva operazione negoziale. La parte convenuta Seven Immobiliare si costituiva resistendo alla domanda;

eccepiva l'assenza di sue responsabilita' contrattuali e richiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo spettante per l'attivita' di mediazione svolta. All'udienza di prima comparizione, del 20 gennaio 2012, nessuno compariva per la Lady Immobiliare che veniva dichiarata contumace. Le parti costituite richiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Il giudice concedeva i termini richiesti e fissava l'udienza in data 22 giugno 2012 per l'ammissione delle prove. All'udienza del 22 giugno 2012 le parti insistevano per l'ammissione delle richieste istruttorie. Sentite sul calendario del processo, nulla osservavano. Quanto alle richieste istruttorie della parte attrice, i capitoli nn. 3 e 4 sono irrilevanti ai fini della decisione. Il cap. 6 ha contenuto negativo, come tale non ammissibile. Il cap. 7 chiama il teste a confermare un atto scritto non contestato in causa. Stesso dicasi per il cap. 11, il cap. 12. I capitoli 13 e 14 chiamano il teste a riferire su assegni, come tali non rilevanti per il giudizio. In conclusione sono rilevanti, perche' influenti per il giudizio, i capitoli 1, 2, 5, 8, 9, 10, da ammettere con l'escussione dei testi Giancarlo Berlusconi e Bruna Brovelli. Sugli stessi capitoli viene ammesso l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute. Quanto alle richieste istruttorie della parte convenuta costituita, i capitoli 1 e 2 sono inammissibili per difetto di specificita'. Il cap. 3 difetta di rilevanza. Il cap. 5 richiede prova scritta del fatto (trattasi di provvedimenti amministrativi). Il cap. 6 e' inammissibile poiche' trattasi di testimonianza de relato partium. Va, dunque, ammesso il solo capitolo 4 con i testi Giancarlo Berlusconi e Bruna Brovelli, pure indicati dalla parte convenuta. Quanto ai profili tecnici, oggetto di contestazione, il Tribunale riserva di provvedere a consulenza tecnica d'Ufficio, se emergente come necessaria all'esito delle prove. In conclusione, l'istruttoria deve avere ad oggetto: le prove orali dell'attore, le prove orali del convenuto, gli interrogatori formali dell'attore, l'eventuale C.T.U. ex officio. Dovendosi svolgere istruttoria, questo giudice dovrebbe dare luogo alla redazione del calendario del processo, in ossequio all'art. 81-bis disp. att. c.p.c. Vi e', pero', che, nel caso di specie, nel contesto di questo ufficio, l'obbligo di provvedere sempre e comunque al calendario del processo, produce effetti di pregiudizio per il procedimento qui sub iudice e per gli altri processi pure chiamati per l'udienza. In data odierna, sono chiamati, in tutto, 32 processi, di cui 6 per l'ammissione delle prove. Orbene, il dover stendere un calendario, senza consentire al giudice discrezionalmente di...

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