N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2010

IL GIUDICE DI PACE Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2010 ed iscritto al ruolo generale AA.CC. n. 72, Olive Oronzo ha proposto opposizione al verbale di accertamento n. 774806015 emesso il 28 novembre 2009 dai Carabinieri della Compagnia di Fasano, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 172 comma 1 e 10 cds, in quanto circolava alla guida del veicolo senza fare uso della cintura di sicurezza. Alla udienza di prima comparizione, costituitasi l'amministrazione opposta, presente la parte ricorrente a mezzo del proprio difensore, stante l'eccezione preliminarmente sollevata da quest'ultima, di incostituzionalita' dell'art. 2 comma 212 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per violazione degli articolo 24 , 11 e 3 della Costituzione, la causa veniva riservata.

Motivazione Preliminarmente ad ogni decisione sulla fondatezza dei motivi di merito, e sciogliendo la riserva di cui agli atti; letti gli atti, la documentazione allegata e le deduzioni formulate a verbale dalle parti costituite, lo scrivente, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n.87:

Reputando non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale, da parte del ricorrente, dell'art. 2, comma 212 legge n. 191/2009 che ha introdotto il comma 6-bis nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente abolizione dell'esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art. 23 della legge n. 689/81, per i seguenti motivi:

violazione dell'art. 24 Costituzione, che garantisce l'inviolabilita' ed il pieno diritto di difesa e di azione;

violazione dell'art. 111 Costituzione, che stabilisce il principio del giusto processo;

violazione dell'art. 3 Costituzione che stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, nonche' l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, anche di ordine economico, che limitino tale eguaglianza;

Ritenendo che il giusto processo non puo' svolgersi senza l'esercizio del diritto di difesa scevro da ogni limitazione anche di ordine economico e che tale problema, della compatibilita' tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti a carico di coloro che tale tutela richiedono, e' stato risolto dalla Corte costituzionale distinguendo tra gli oneri che sono 'razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua...

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