n. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2014 -

LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione civile Nella persona del Consigliere dr.ssa Antonella Stilo, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale iscritto al n. 352/2013 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex l. n. 89/2001, ad istanza di Cannistraci Grazia, nata a Barcellona P.G. il 2 luglio 1955 (c.f. CNNGRZ55L42A638P), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bambaci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barcellona P.G., piazza Marconi n. 3, ricorrente;

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, resistente;

Visto il ricorso presentato in data 6 dicembre 2013 da Cannistraci Grazia, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di una controversia dalla stessa promossa, con citazione notificata il 26 novembre, il 29 novembre ed il 9 dicembre 1996, innanzi al Tribunale di Barcellona RG., contro i propri germani (Cannistraci Orazio, Cannistraci Francesco e Cannistraci Salvatore), per ottenere l'accertamento della lesione della sua quota di legittima, l'accertamento della consistenza patrimoniale immobiliare del de cuius, con l'inclusione di tutti gli immobili inclusi nel testamento impugnato e determinazione ed assegnazione della quota a lei spettante, l'accertamento della consistenza dei beni mobili del de cuius, ed il riconoscimento dell'obbligo di rendiconto a carico dei convenuti (controversia conclusa in secondo grado, con sentenza passata in giudicato, con l'integrale rigetto delle domande della originaria parte attrice e l'integrale accoglimento delle domande riconvenzionali degli originari convenuti);

Vista la documentazione allegata, compresa quella prodotta a seguito del provvedimento interlocutorio del 23 dicembre 2013;

Osserva 1. - La fattispecie. Il giudizio presupposto e' stato definito, in primo grado, con sentenza n. 476/2005 del 07.07-21.07.2005, con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato le domande di parte attrice ed accolto le domande riconvenzionali dei convenuti, ad eccezione di quella inerente al rimborso pro quota delle spese funerarie e successorie, ed in appello, con sentenza della Corte di Appello di Messina n. 16/13 del 03.01-10.01.2013, passata in giudicato, che ha rigettato l'appello principale di Cannistraci Grazia ed accolto l'appello incidentale degli appellati, con conseguente condanna di Cannistraci Grazia al pagamento, in favore dei medesimi, di ¼ delle spese funerarie, di successione e notarili, oltre interessi legali dal 16 ottobre 1997 al soddisfo. L'odierna ricorrente all'esito del giudizio presupposto e' dunque risultata interamente soccombente. 2. - La disciplina applicabile alla fattispecie. La norma censurata. Reputa questo decidente, in conformita' con l'indirizzo gia' seguito da questa Corte, che la nuova disciplina dettata in tema di equa riparazione per effetto delle modifiche introdotte alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dall'art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese: c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare la norma, decisamente innovativa, contenuta nel nuovo art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 (a mente della quale, «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»), debba necessariamente portare a non riconoscere, in tal caso, in alcuna misura, il preteso diritto all'indennizzo. 2.1. - Prima di concentrare l'attenzione su tale disposizione, giova prendere le mosse da altra previsione che vale a delineare un piu' ampio e coerente quadro di riferimento, anche se di per se' non ancora decisivo ne' univoco nel senso sopra indicato: ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. a), l. cit., secondo la quale «... l'indennizzo e' determinato ... tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1, dell'art. 2 ...». Onde apprezzarne la portata innovativa, e' bene rammentare che, con riferimento alla previgente normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (conformemente alla giurisprudenza della Corte E.D.U.), posta la regola del riconoscimento del diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio» e precisata altresi' l'irrilevanza della «asserila consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilita' di successo dell'iniziativa giudiziaria» (v. ex aliis Cass. 12 aprile 2010, n. 8632;

9 aprile 2010, n. 8541), si ammette bensi' che dell'esito del processo presupposto possa comunque tenersi conto ma solo qualora abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come accade «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», precisandosi inoltre che di dette situazioni, «costituenti abuso del processo» anche ai fini della commisurazione dell'indennizzo, «deve dare prova puntuale l'Amministrazione» non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (v. ex multis, da ultimo, Cass. 9 gennaio 2012, n. 35). A fronte di un indirizzo cosi' strutturato, la portata innovativa della previsione di cui all'art. 2-bis comma 2, lett. a) si apprezza sotto un duplice profilo. Anzitutto perche' la considerazione dell'esito del giudizio assume, nella nuova disciplina, bensi' ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo, un ruolo non piu' eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo. In secondo luogo, perche' non puo' considerarsi piu' necessario, affinche' l'esito del giudizio possa assumere un ruolo riduttivo dell'indennizzo, che lo stesso (e soprattutto l'abuso del processo alla base di esso richiesto) sia oggetto di un onere di allegazione e prova da parte dell'amministrazione, potendo e dovendo il giudice ex se - tanto piu' nel nuovo modello procedimentale a contraddittorio eventuale - sindacare e ponderare l'esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti. 2.2. - Nella stessa direzione si inserisce, ma con portata ancor piu' dirompente, la previsione qui censurata contenuta nel comma 3 del nuovo art. 2-bis, a tenore della quale «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice». 2.2.1. - La...

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