N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2012

IL TRIBUNALE Il Giudice del lavoro a scioglimento della riserva ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

O s s e r v a Questo Giudicante dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003, con limitato riferimento al profilo, eccepito da parte resistente, consistente nella violazione dell'art. 76 Cost.

Invero, la norma citata e' stata adottata dal Governo sulla scorta della delega conferitagli all'uopo dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 che, per quanto rileva in questa sede, al punto p) n. 3 aveva stabilito 'la previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda'.

Orbene, a fronte di un criterio direttivo indicato in modo cosi' specifico, il legislatore delegato ha inteso emanare, in esecuzione appunto della predetta delega, una norma dalla portata ictu oculi eccessivamente ampia, stabilendo che 'in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti', senza ulteriori precisazioni.

Appare, quindi, piuttosto evidente la violazione delle prescrizioni contenute nella delega, che, come gia' rilevato, ha inteso far riferimento non solo ad un'ipotesi di inadempimento connesso alla cessione di un ramo di azienda, ma, soprattutto, ha circoscritto quantitativamente, sia pure per relationem, la responsabilita' patrimoniale del committente all'ammontare del suo debito residuo nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art.

1676 c.c.

La norma delegata, in ragione dell'ampiezza del suo ambito applicativo, risulta chiaramente esorbitante rispetto alla delega conferita, introducendo, in modo del tutto irragionevole, un regime di responsabilita' solidale a carico del committente completamente privo di limite circa il quantum e comportando addirittura, in parte qua, l'abrogazione del fondamentale principio fissato al riguardo dal citato art. 1676, ribadito dal legislatore delegante.

Per contro, risulta manifestamente infondata l'ulteriore questione, prospettata sempre dalla soc. resistente, relativa ad una presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost...

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