N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Ouakili Hamadi, nato in Marocco il 2 marzo 1979, arrestato in data 28 dicembre 2010 e quindi presentato al dibattimento per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p.; 14 comma 5-ter - oggi modificato in 14 comma 5-quater - d.lgs. n. 286/1998; 110, 624, 625 n. 2 c.p.;

Considerato che la norma di cui all'art. 14 comma 5-quater d.lgs.

n. 286/1998, come integrata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 359/2010, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni lo straniero destinatario di un nuovo ordine di allontanamento che senza giustificato motivo continua a permanere nel territorio dello Stato;

Premesso che la predetta norma appare in insanabile contrasto con i principi informatori della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;

Invero la citata direttiva prevede che il rimpatrio sia eseguito mediante partenza volontaria entro un termine congruo compreso tra i sette e i trenta giorni, con possibilita' di deroga in ipotesi di rischio di fuga o di manifestamente infondata o fraudolenta istanza di permesso di soggiorno o di pericolo per l'ordine pubblico (art.

7), e possibilita' di trattenimento finalizzato all'esecuzione del rimpatrio, in particolare in ipotesi di rischio di fuga o condotta tesa ad ostacolare la preparazione del rimpatrio, da effettuare di norma in un apposito centro di permanenza temporanea, con possibilita' di sistemazione in un istituto penitenziario purche' i trattenuti siano tenuti separati dai detenuti ordinari, e comunque per massimo sei mesi prorogabili di altri dodici mesi (artt. 15 e 16);

Diversamente, gli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 stabiliscono che il rimpatrio avvenga in via principale mediante respingimento o allontanamento coattivo e in via doppiamente subordinata - nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 14 comma 1 e, comunque, in caso di impossibilita' di trattenimento in un centro di permanenza o di infruttuoso decorso del termine di trattenimento - mediante partenza volontaria entro il termine fisso di cinque giorni, la cui omissione integra un delitto per cui e' previsto l'arresto obbligatorio e la pena della reclusione fino a quattro anni, ovvero, in caso di perdurata permanenza nel territorio...

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