N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2010

IL TRIBUNALE Ha emesso il seguente decreto.

Vista la proposta, depositata il 25 gennaio 2008 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, di applicazione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 575/1965, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (e, limitatamente a Sebastiano Strangio classe 1975 il solo aggravamento della misura gia' irrogata), di sequestro e confisca dei beni di cui hanno la disponibilita' e di irrogazione dei provvedimenti di cui all'art. 10 della legge citata nei confronti di:

[Omissis ...]:

35) F.S., nato a ... ed ivi residente sul ..., difeso di fiducia dagli avv.ti Vincenzo Nobile del foro di Locri e Vincenzo Nico D'Ascola del foro di Reggio Calabria;

49) T.V., nata a ..., residente a ..., domiciliata di fatto a ... in ..., difesa di fiducia dall'avv. Adriana Bartolo del foro di Locri;

[Omissis ...]:

A) Criteri generali attinenti alle proposte personali

A1) Autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale.

Il Tribunale si considera legittimato da un lato a servirsi appieno degli elementi di fatto e logici desumibili dai procedimenti penali i cui atti fanno parte di questa procedura ma, dall'altro, a valutarli autonomamente, senza cioe' sentirsi vincolato dalle decisioni emesse dalle autorita' giudiziarie penali.

Questa metodica e' la diretta applicazione di un costante indirizzo interpretativo di legittimita' di cui si trova traccia, ad esempio, in Cass. Pen. Sex. 2ª, 26 giugno 2008, n. 25919, Rosaniti ed altri in cui si afferma che 'Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, perfino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purche' certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che e' ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosita' sociale del proposto ...'.

[Omissis ...]:

A4) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 530 c.p.p. per possibile contrasto con l'art. 3 Cost.

I fatti posti a fondamento di questa procedura di prevenzione sono in larga parte coincidenti con quelli valutati e decisi dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 285/09 emessa il 19 marzo 2009 a conclusione del giudizio abbreviato svolto nell'ambito del procedimento 1895/07 RGNR DDA e 3279/08 RG GIP DDA.

Si e' dunque verificato in concreto che molte...

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