n. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2013 -

IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa nella causa iscritta al n. 9079/11 R.G.C. promossa da: Pubbliuno Srl, P.I. 03015870235, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avvocatessa Alessandra Ramponi C.F. SCRLRZ50S54H839Z proc. e dom. in Verona, Via Villa Cozza, 12, giusta mandato a margine del ricorso, opponente;

Contro Comune di Bussolengo (VR), con vice Istruttore Barbara Parisotto, opposto. Oggetto: opposizione al verbale di violazione n. 4308/B/2011 accertato in data 7 settembre 2011 emesso della P.M. di Bussolengo per violazione dell'art. 23 comma 6 e 12 C.d.S. Al termine dell'udienza il G.d.P., con ordinanza a latere, comunicava alle parti presenti la sospensione del procedimento, introducendo, di conseguenza, il giudizio di legittimita' costituzionale e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, per gli adempimenti del caso, dopo averne rilevato la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza. Motivi della decisione La questione e' rilevante. Parte ricorrente evidenziava l'esistenza della differenza del valore pecuniario di due tipi di sanzioni relative alla stessa trasgressione: pubblicita' sulle strade, nel rispetto delle regole previste per l'istallazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, avvenuta 1) in assenza totale di autorizzazione, quindi cartelli abusivi, e 2) cartelli autorizzati, ma carenti in tutto o in parte, in quanto contrastanti, con le indicazioni inserite nell'autorizzazione. Per entrambe le infrazioni e' previsto l'obbligo di...

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