N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2012

IL TRIBUNALE Il Presidente, letti gli atti del procedimento iscritto al n.1119/2011 R.G. avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ed esaminata, l'istanza di liquidazione dei compensi formulata dal nominato consulente tecnico d'ufficio,

Osserva Su istanza della ricorrente Ciolina Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del 14 giugno 2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanisetta veniva disposta una consulenza tecnica all'esito della quale il c.t.u., in data 10 gennaio 2012, in uno al deposito della relazione scritta, ha formulato istanza di liquidazione dei compensi.

La materia del patrocinio a spese dello Stato e' disciplinata dalla parte III del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che nel titolo IV, contenente le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributano, al terzo comma dell'art. 131 prevede che 'gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' passibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione'.

La norma appena riportata, che ha sostituito quella di cui all'art. 11 n. 3) del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, che stabiliva che i periti dovessero prestare gratuitamente la loro opera salva la ripetizione nei confronti della parte condannata alle spese o nei confronti della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio della quale fosse venuto meno lo stato di poverta', consente che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio possa essere svolta gratuitamente non solo nei casi di volontaria giurisdizione, ove non si ravvisa un convenuto soccombente, ma anche in tutti quei casi nei quali l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente, mentre impone, in ogni caso, al consulente tecnico dell'ufficio, prima di ottenere il pagamento dei compensi spettantegli attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, di attendere la conclusione del giudizio onde verificare se sia 'Possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca del patrocinio'. Cosi', ove, conclusosi il giudizio, non sia stata possibile la ripetizione dalla parte a cui carico sono state poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese delle Stato (che, in ipotesi, abbia vinto la causa, ovvero si sia vista revocare il beneficio in presenza dei presupposti di cui all'art. 136 del d.P.R.), il consulente tecnico dell'ufficio dovra' formulare una apposita domanda perche' il suo credito venga prenotato a debito, mentre egli non otterra' il pagamento del compenso spettantegli quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente e l'ammissione al patrocinio non sia stata revocata non potendo, in tale ultimo caso, il consulente tecnico dell'ufficio neppure verificare se sia possibile la ripetizione degli onorari spettantegli quale presupposto per chiedere il pagamento degli onorati mediante il meccanismo della prenotazione a debito che, a parere di questo giudice, non puo' trovare...

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