N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2012

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa a cura della Segreteria del tribunale.

Ordina, sempre a cura della Segreteria del tribunale, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011.

Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Abbruzzese

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 251 del 2011, proposto da:

Maria Gilda Brindesi, rappresentato e difeso dagli avv.

Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Valerio Speziali, con domicilio eletto presso avv. Francesca Ramicone in L'Aquila, via Giovanni Pascoli, 1/A - 3/B; Giuseppe Iannaccone, Silvia Rita Fabrizio,

Giovanni Novelli, Augusto Pace, Elvira Buzzelli, Alberto Sgambati,

Luigi D'Orazio, Marco Flamini, Guido Cocco, Giovanni de Rensis,

Roberto Ferrari, Luigi Santini, Domenico Canosa, Giansaverio Cappa,

Giorgio Di Benedetto, Massimo Marasca, Federico de Siervo, Aura Scarsella, Maria Teresa Leacche, Stefano Gallo, Maurizio Maria Cerrato, Fabrizia Ida Francabandera, Laura Colica, Greta Aloisi,

Stefano Giovagnoni, Bruno Auriemma, Angela Di Girolamo, Giovanni Spinosa, Giampiero Maria Fiore, Carla De Matteis, Giovanni Canzio,

Luigi Antonio Catelli, Luigi Cirillo, Giuseppe Romano, Maria Luisa Ciangola, Armanda Servino, Maria Gabriella Tascone, Radoccia Italo,

Davide Rosati, Carmine Di Fulvio, Guendalina Buccella, Andrea Paolo Vassallo, Ileana Ramundo, Stefania Cannavale, Fabio Picuti, Anna Maria Tracanna, Carla Ciofani, Roberta D'Avolio, Antonietta Picardi,

Simonetta Ciccarelli, Cecilia Angrisano, Donatella Formisano, Petra Giunti, Silvia Reitano, Vittoria Correa, rappresentati e difesi dagli avv. Valerio Speziali, Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso avv. Francesca Ramicone in L'Aquila, via Giovanni Pascoli, 1/A - 3/B;

Contro Ministero della Giustizia, Presidenza Consiglio Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art.9 del d.l. 31 marzo 2010 n.78, come conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n.122, nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudiziari ricompresi nella circoscrizione territoriale di questo TAR, chiedono il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione da calcolare senza le decurtazioni di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, nonche' la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti, se del caso con ogni accessorio di legge.

    Il ricorso deduce:

    1) Violazione e falsa applicazione del comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in relazione alla legge 19 febbraio 1981, n. 27;

    violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107, e 108 della Costituzione; irragionevolezza ed illogicita' manifeste; eccesso e sviamento di potere: i ricorrenti ricordano che, secondo la giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, il trattamento economico dei magistrati corrisponde alla 'peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri' (cfr. sentenze n. 42 del 1993 e n. 409 del 1995, ordinanze n. 346 del 2008); le misure di taglio del trattamento economico per cui e' causa, incidendo - in riduzione - sulle retribuzioni dei magistrati, sembrano in contrasto con i principi di certezza e di continuita' delle retribuzioni spettanti ai magistrati;

    2) Violazione e falsa applicazione del comma 22, primo periodo, dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in relazione alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, sotto altro profilo: i ricorrenti evidenziano che il comma 21 dell'art. 9 ha disciplinato, ai fini del 'contenimento delle spese in materia di pubblico impiego', il 'meccanismo di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato per gli anni 2011, 2012 e 2013'; il successivo comma 22, riferendosi piu' distintamente al 'personale di cui alla legge n. 27/1981' (ossia ai magistrati), ha previsto che 'non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015, l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014'; le predette disposizioni, non specificando quali siano i 'conguagli' e gli 'acconti' cui si riferiscono, appaiono, secondo la difesa dei ricorrenti, del tutto generiche ed inconcludenti e, come tali, inapplicabili; di conseguenza, i ricorrenti hanno chiesto che questo tribunale 'accerti' che la predetta disposizione non sarebbe in grado di sortire alcun effetto sul trattamento economico dei magistrati, i cui adeguamenti retributivi devono quindi rimanere inalterati;

    3) Illegittimita' costituzionale del comma 22, secondo periodo, dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122: detta norma stabilisce che 'l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1991, n.27 spettante negli anni 2011 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013'; in relazione al carattere di questa 'indennita' speciale', che costituisce una voce fissa delle retribuzione e che presenta carattere ristorativo degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attivita', il taglio su di essa operato sarebbe contrario alla Costituzione, facendo venir meno quella astratta correlazione fra l'indennita' in parola e gli specifici e particolari oneri connessi alla funzione giurisdizionale, come da sempre precisato nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa: ne risulterebbero violati gli artt.3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

    Contestualmente al ricorso e' stata presentata istanza di sospensione degli effetti delle disposizioni contestate.

    Le Amministrazioni intimate si sono costituite contestando la fondatezza del ricorso.

    In particolare, la difesa erariale ha sottolineato come le norme di legge oggetto delle censure avversarie si inseriscano nell'ambito di un complesso di misure volte al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego 'in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea', secondo quanto recita il comma 2 dell'art. 9 in esame. Nell'ambito di tale finalita', il legislatore avrebbe legittimamente riconosciuto che anche il personale di magistratura dovesse, al pari del restante personale statale, concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso misure che attengono direttamente al rapporto di impiego e non all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, rispetto alle quali, pertanto, non si ravviserebbe violazione dei principio di autonomia e indipendenza della magistratura, trattandosi, oltretutto, di misure simili ad altre gia' adottate in precedenti leggi di risanamento.

    Con ordinanza n. 159, resa nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011, questo tribunale ha respinto la domanda incidentale di misure cautelari, disponendo, con lo stesso provvedimento, adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione finanziaria, di quella della Giustizia e dell'INPDAP.

    All'esito, i ricorrenti hanno depositato articolata a puntuale memoria di replica.

    All'udienza pubblica del 21 dicembre 2011, la causa e' stata trattenuta in decisione.

  2. I ricorrenti, nella sopraspiegata qualita', hanno agito in giudizio per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo asseritamente spettante senza tener conto delle riduzioni conseguenti alle contestate misure normative, e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle conseguenti restituzioni.

    II.1) In punto di rilevanza, osserva il Collegio che l'applicazione delle norme in questione ha comportato, a partire al 1° gennaio 2011, come dimostrato dagli esibiti cedolini relativi agli stipendi, le lamentate trattenute sugli...

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