n. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2012 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2012, proposto da Sielpa - Societa' Industria Estrazione Lavorazione Pietre ed Affini s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini n. 41;

Comune di Cingoli;

Provincia di Macerata;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona: Sezione I n. 00821/2011, resa tra le parti, concernente accertamento insussistenza diritto del comune a percepire l'incremento del contributo per l'attivita' estrattiva. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi le parti gli avvocati Lucchetti e Romano, per delega dell'avv. De Berardinis;

Rilevato in fatto 1. - La SIELPA - Societa' Industriale Estrazione Lavorazione Pietre e Affini s.r.l., titolare del diritto di coltivare una cava sita nel territorio del Comune di Cingoli, in virtu' di convenzione ex l.r. n. 71/1997 («Norme per la disciplina delle attivita' estrattive) in data 8 marzo 2004, ha adito il TAR Marche esponendo: di corrispondere al predetto Comune un contributo per le spese necessarie all'esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso inizialmente fissato in 0,88 e 031 euro per ogni mc di materiale inerte da estrarre (rispettivamente calcare massiccio e bugarone) da estrarre in base al progetto autorizzato, poi adeguato ad €

1, quanto al calcare;

il tutto in virtu' di delibere di giunta regionale regolanti tale aspetto del rapporto concessorio;

che sulla tariffa era intervenuto il legislatore regionale, dapprima con l'art. 24 della l.r. n. 19/2007 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)»], disponendone un aumento ad €

1,40 per il calcare massiccio e 0,42 per il bugarone, ma facendo espressamente salve le convenzioni gia' stipulate;

quindi estendendo l'incremento in questione anche a queste ultime, con l'art. 42, comma 3, della l.r. n. 31/2009 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finaziaria 2010)»];

che, per l'effetto, il contributo preteso dal Comune di San Severino Marche era passato da 135.303,73 a 204.359,15 euro. Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata l'infondatezza di tale richiesta di pagamento, sostenendo che l'ultima finanziaria regionale e' in contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. ed instando pertanto per la rimessione della questione alla Corte costituzionale. In via subordinata deduceva che il Comune aveva erroneamente applicato l'incremento del contributo anche a quantitativi di materiale non effettivamente estratto o sui quali aveva gia' corrisposto il contributo, formulando analoga domanda con riguardo a questi ultimi, previa compensazione legale della somma maturata a proprio credito o, in via ulteriormente subordinata, con dichiarazione del proprio diritto alla restituzione delle somme gia' versate e corrispondenti ai quantitativi non estratti. 2. - Con la sentenza appellata il TAR adito: respingeva la domanda principale, giudicando manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale formulata dalla societa' ricorrente in relazione a tutti i parametri dedotti;

accoglieva la domanda subordinata, dichiarando il diritto della ricorrente ad assolvere il contributo sui quantitativi effettivamente estratti l'anno precedente, in conformita' al disposto dell'art. 17 della l.r. n. 71/1997 e dunque a vedersi scomputati gli importi corrispondenti a quantitativi non estratti nondimeno pretesi in pagamento dall'amministrazione comunale resistente. 3. - La SIELPA propone appello, nel quale reitera la...

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