n. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2012 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3982 del 2012, proposto da: Sielpa - Societa' industria estrazione lavorazione pietre ed affini s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Clarizia, in Roma, via Principessa Clotilde 2;

Contro Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Romano, in Roma, via Domenico Morichini, 41;

Comune di San Severino Marche;

Provincia di Macerata;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona: Sezione I n. 00820/2011, resa tra le parti, concernente accertamento insussistenza diritto del Comune a percepire l'incremento del contributo per l'attivita' estrattiva;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Lucchetti e Romano, per delega dell'avvocato De Berardinis;

Rilevato in fatto: 1. La SIELPA - Societa' Industria Estrazione Lavorazione Pietre e Affini s.r.1., titolare del diritto di coltivare una cava sita nel territorio del Comune di San Severino Marche, in virtu' di convenzione ex l.r. n. 71/1997 ("Norme per la disciplina delle attivita' estrattive) in data 23 dicembre 2004, ha adito il TAR Marche esponendo: - di corrispondere al predetto Comune un contributo per le spese necessarie all'esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso inizialmente fissato in €

0,88 per ogni mc di materiale inerte (calcare stratificato) da estrarre in base al progetto autorizzato, poi adeguato ad €

1;

il tutto in virtu' di delibere di giunta regionale regolanti tale aspetto del rapporto concessorio;

- che sulla tariffa era intervenuto il legislatore regionale, dapprima con l'art. 24 della 1. r. n. 19/2007 ["Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)"], disponendone un aumento ad €

1,20, ma facendo espressamente salve le convenzioni gia' stipulate;

quindi estendendo l'incremento in questione anche a queste ultime, con l'art. 42, comma 3, della l. r. n. 31/2009 ["Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)"];

- che, per l'effetto, il contributo preteso dal Comune di San Severino Marche era passato da 187.589,00 a 225.106,80 euro. Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata l'infondatezza di tale richiesta di pagamento, sostenendo che l'ultima finanziaria regionale e' in contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. ed instando pertanto per la rimessione della questione alla Corte costituzionale. In via subordinata deduceva che il Comune aveva erroneamente applicato l'incremento del contributo anche a quantitativi di materiale non effettivamente estratto o sui quali aveva gia' corrisposto il contributo, formulando analoga domanda con riguardo a questi ultimi, previa compensazione legale della somma maturata a proprio credito o, in via ulteriormente subordinata, con dichiarazione del proprio diritto alla restituzione delle somme gia' versate e corrispondenti ai quantitativi non estratti. 2. Con la sentenza appellata il TAR adito: - respingeva la domanda principale, giudicando manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale formulata dalla societa' ricorrente in relazione a tutti i parametri dedotti;

- accoglieva la domanda subordinata, dichiarando il diritto della ricorrente ad assolvere il contributo sui quantitativi effettivamente estratti l'anno precedente, in conformita' al disposto dell'art. 17 della 1.r. n. 71/1997 e dunque a vedersi scomputati gli importi corrispondenti a quantitativi non estratti nondimeno pretesi in pagamento dall'amministrazione comunale resistente. 3. La SIELPA propone appello, nel quale reitera la questione di costituzionalita' della norma di legge finanziaria regionale per l'anno 2010 in...

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