N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 5408\06 rg PM n. 637\10 rg. Trib. il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Dr. Paolo Vascotto ha pronunciato la seguente ordinanzadi rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Osserva Gli imputati venivano tratti a giudizio con decreto di citazione diretta a giudizio dd. 18 febbraio 2010 per rispondere dei seguenti reati contravvenzionali:

  1. 81 c.p, 19 commi 1 e 2 d.lgs. n. 133/05 perche', XXXX in qualita' di amministratore delegato di Acegas APS, Giacomin in qualita' di direttore generale dal 10 giugno 2006, Monassi in qualita' di responsabile dell'impianto Acegas di incenerimento con recupero di calore di via Errera n. 11, Dal Maso in qualita' di responsabile tecnico e direttore tecnico della societa', dirigente responsabile della divisione ambiente e con procura speciale conferita dall'amministratore delegato e dal direttore generale, effettuavano presso detto impianto:

    a) l'incenerimento di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, trattandosi di impianto che per la sua potenzialita' era soggetto alla valutazione di impatto ambientale;

    b) comunque l'incenerimento dei seguenti rifiuti in assenza della necessaria autorizzazione all'esercizio (in quanto quelle rilasciate dal Ministero dell'industria in data 4 febbraio 1998 e 30 marzo 2000 prevedono, quali rifiuti da destinare alla combustione, unicamente quelli urbani e quelli assimilati):

    rifiuti assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett.

    g) d.lgs. n. 152/06; altri rifiuti speciali di cui ai seguenti CER:

    020100, 020102, 020103, 020104, 020200, 020202, 020203, 020300, 020304, 020500, 020501, 020600, 020601, 030100, 030101, 030105, 030300, 030307, 040100, 040109, 040200, 040209, 040210, 040215, 040221, 040222, 070200, 070299, 070600, 070699, 080400, 080410, 150100, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160500, 160505, 160509, 170200, 170201, 170203, 180100, 180101, 180102, 180104, 180:107, 180109, 180200, 180201, 180203, 190500, 190501, 190900, 1909'04 191200, 191201, 191204, 191207, 191208, 191210, 191212, 200100, 200101, 200108, 200110, 200111, 200125, 200130, 200132, 200136, 200138, 200139, 200141, 200200, 200201, 200203, 200300, 200301, 200302, 200303, 200306; rifiuti pericolosi di cui ai CER 180103*, 180108*, 180202*; rifiuti di cui ai seguenti CER:

    030105, 080410, 150203, 160509, 180101, 180102, 180107, 180109, 180201, 191207, 191212, 200136, da ritenersi in effetti rifiuti pericolosi in quanto privi della necessaria caratterizzazione finalizzata ad escludere le caratteristiche di pericolo.

    c) comunque lo smaltimento indifferenziato di tutti i rifiuti nelle tre linee a fronte di autorizzazioni all'esercizio da parte della Provincia che prevedevano solo per la III linea lo smaltimento di rifiuti di cui alle sezioni 02, 03, 04, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

    In Trieste, dal 23 dicembre 2003 (data di autorizzazione all'esercizio provvisorio della terza linea) al 14 febbraio 2007 (data del sequestro) per le violazioni sub b), in atto per le violazioni sub a) e c).

  2. 81 c.p., 19 comma 8 d.lgs. n. 133/05 perche', Giacomin in qualita' di amministratore delegato di Acegas APS, Monassi in qualita' di direttore generale dal 10 ottobre 2006, Gregorio in qualita' di responsabile dell'impianto Acegas di incenerimento con recupero di calore di via Errera n. 11, Dal Maso in qualita' di responsabile tecnico e direttore tecnico della societa', dirigente responsabile della divisione ambiente e con procura speciale conferita dall'amministratore delegato e dal direttore generale, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento superavano i valori limite di emissione di cui all'art. 9 in relazione ai PCDD/F (policlorodibenzo-p-diossine o PCDD e policlorodi-benzo-p-furani o PCDF), per i quali venivano riscontati i valori di 1,1463 ng TE/Nmc (22 luglio 2006), 0,970 ng TE/Nmc (20 dicembre 2006), 0,189 ng TE/Nmc (21 dicembre 2006), 0,300 ng TE/Nmc (11 gennaio 2007), 0,293 ng TE/Nmc (12 gennaio 2007), 1,742 ng TE/Nmc (25 gennaio 2007) e 0,115 ng TE/Nmc (25 gennaio 2007) a fronte di un limite normativamente fissato di 0,100 ng TE/Nmc.

    In Trieste il 22 luglio 2006, 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006, 11 gennaio 2007, 12 gennaio 2007, 25 gennaio 2007.

  3. 81 c.p., 19 comma 5 d.lgs. n. 133/05 perche', Gregorio in qualita' di Responsabile dell'impianto Acegas APS di incenerimento con recupero di calore di via Errera n. 11, Dal Maso in qualita' di responsabile tecnico e direttore tecnico della societa', dirigente responsabile della divisione ambiente e con procura speciale conferita dall'amministratore delegato e dal direttore generale, effettuavano attivita' di incenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'art. 16 comma 3 superando i limiti temporali previsti, in particolare dopo aver avuto notizia del superamento dei valori limite di emissione in relazione ai PCDD/F, continuavano ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive.

    In Trieste il 22 luglio 2006 (relazione di analisi del 24 agosto 2006), 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006, 11 gennaio 2007, 12 gennaio 2007, 25 gennaio 2007.

  4. 19 comma 15 d.lgs. n. 133/05 perche', Gregorio in qualita' di Responsabile dell'impianto Acegas APS di incenerimento con recupero di calore di via Errera n. 11, Dal Maso in qualita' di responsabile tecnico e direttore tecnico della societa', dirigente...

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