n. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE DI LECCE Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giovanni Gallo, letti gli atti del procedimento a carico di M.F., nato a Taranto il 24 aprile 1971;

Indagato Capo A.c. del delitto di cui agli articoli 81 cpv e 416-bis c.p., perche', pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio denominato «clan Taurino» e, tuttavia, agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto da egli reso e della finalizzazione della propria attivita', agli scopi dell'associazione medesima, in tempi diversi, metteva a disposizione del clan le proprie cognizioni tecniche ed i propri apparati, idonei all'individuazione, per la successiva rimozione, di eventuali microspie, apparati di localizzazione satellitare (GPS) e telecamere posizionate dalla P.G. nell'ambito del presente procedimento penale, allo scopo di captare le conversazioni tra presenti nei luoghi ove i sodali erano soliti incontrarsi e discutere delle strategie organizzative della consorteria mafiosa, con la consapevolezza di cosi' contribuire alla salvaguardia del sodalizio da azioni giudiziarie e, conseguentemente, cosi' consentendo alla predetta associazione di mantenersi in vita, onde poter conseguire i propri scopi. In Taranto nei mesi di settembre e ottobre 2011, decidendo sulla istanza con la quale il difensore di M.F. ha chiesto la sostituzione della misura in atto della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari;

O s s e r v a Ritiene questo Giudice di sollevare, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivendo che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e' applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e cio' in particolar modo in relazione alla figura del concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In primis va rilevato che la proposta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente procedimento, tenuto conto che il M.F. e' sottoposto alla misura carceraria da circa sei mesi e, sebbene si debba ritenere che sussistono ancora le esigenze cautelari in considerazione della attuale operativita' dell'associazione di riferimento nel centro storico di Taranto e dei legami che l'indagato ha dimostrato avere con i membri del clan, la peculiarita' del ruolo di concorrente esterno nell'associazione mafiosa rivestita dallo stesso impone di ritenere attualmente adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari da tutelare la misura gradata degli arresti domiciliari. Sul punto va sottolineato che il M.F., soggetto incensurato e non appartenente al gruppo malavitoso contestato al capo A.a della rubrica, risulta dagli atti aver messo a disposizione di tale gruppo le proprie cognizioni tecniche ed i propri apparati, idonei all'individuazione, per la successiva rimozione, di eventuali microspie, apparati di localizzazione satellitare e telecamere posizionate dalla P.G. nel centro storico di Taranto. Anche se soggetto esterno alla associazione, il M.F. ha, comunque, dimostrato di avere dei contatti con i vertici del clan, in favore dei quali ha posto in essere le condotte contestate, circostanza che impone di ritenere ancora attuali le esigenze cautelari che hanno giustificato l'applicazione della misura in atto;

proprio il ruolo di soggetto «esterno» alla associazione criminale rivestita dal M.F. invero, deve far ritenere attualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti di reato del tipo di quali si procede, dovendosi escludere che una volta ristretto nella propria abitazione il M.F. possa mettere nuovamente a disposizione le proprie capacita' tecniche in favore del gruppo criminale di riferimento. Tuttavia, partendo dalla sussistenza attuale delle esigenze cautelari, l'applicazione al caso concreto dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, che prescrive che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e' applicata la misura cautelare della custodia in carcere», impone il mantenimento della misura cautelare in atto a carico di M.F. Va affermato, in secondo luogo, che il presente procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale. Sul punto preliminarmente, va ribadito che, cosi' come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilita', nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimita' costituzionale. Infatti, la Corte ha piu' volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione assoluta dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha gia' ritenuto che «le parziali declaratorie di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012). Fatta questa premessa va detto che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450 del 1995 ha statuito la piena compatibilita' della richiamata presunzione con i principi costituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica necessariamente l'attribuzione al giudice di un potere di apprezzamento in concreto, perche' ben puo' essere oggetto di una valutazione in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»;

il Giudice...

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