n. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza celebrata il 14 dicembre 2012, ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza in data 13 novembre 2012, con la quale il Giudice procedente Corte d'Assise d'Appello, costituita presso la locale Corte d'Appello, ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, attualmente in esecuzione nei confronti di M. M. nato a Samassi il 15 febbraio 1971. Motivazione Il pregiudicato M.M. e' imputato dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina aggravata in concorso in danno dell'ultraottantenne S.B., commesso in Samassi dal 14 al 15 maggio 2010, data del suo arresto in flagranza, ed, in ordine a tali reati, si trova da allora in stato di custodia cautelare in carcere. Nel frattempo lo stesso, con sentenza in data 12 luglio 2011, pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari, e' stato dichiarato colpevole di entrambi i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, esclusi gli effetti della recidiva, riconosciute le attenuanti del vizio parziale di mente e le generiche, e' stato condannato alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione, oltre ad accessori. Con sentenza in data 5 marzo 2012 la Corte d'Assise d'Appello ha concesso al medesimo le ulteriori attenuanti di cui agli artt. 630, comma quarto, del cod. pen., limitatamente al sequestro di persona, e 62, n. 6, del cod. pen., limitatamente alla rapina, e, ritenuto piu' grave quest'ultimo delitto, ha rideterminato la pena complessiva, riducendola viepiu' ad anni otto di reclusione ed euro mille di multa. Nelle more del giudizio di Cassazione, il M. ha, tramite il difensore, chiesto la sostituzione della custodia intramuraria con gli arresti domiciliari presso la casa famiglia, gestita da religiose, «Giovani in Cammino», sedente in agro del Comune di Sorso. A sostegno ha invocato il lungo tempo decorso dall'inizio dell'esecuzione della misura e dal fatto di reato;

l'immediata collaborazione prestata in favore degli inquirenti, che aveva reso possibile la piu' pronta liberazione dell'ostaggio;

l'episodicita' della condotta ed il pentimento manifestato, tali, a suo avviso, da indurre a ritenere che il residuo pericolo di recidiva, l'unico in effetti ancora ravvisabile, potesse essere contenuto con la meno gravosa misura richiesta. Con ordinanza in data 13 novembre 2012 il Giudice adito ha rigettato l'istanza, sui rilievi che l'atteggiamento di collaborazione fosse stato non spontaneo, ma semplicemente volontario e mosso da intenti utilitaristici;

che la confessione resa fosse stata soltanto parziale e che non avesse fatto piena chiarezza su tutti i contorni della vicenda, ne' su tutti i soggetti in essa, in ipotesi, coinvolti;

che, nonostante la seminfermita', il reo fosse stato comunque capace di ideare...

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