N. 364 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 828 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Budel Cristina e Gallo Saverio, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Colombo, presso il cui studio, in Milano, via Durini n. 24, sono elettivamente domiciliati;

Contro Comune di Besozzo, rappresentato e difeso dagli avv.

Giuseppe Bonomi e Gianmatteo Vitella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ada Lucia De Cesaris, in Milano, via Cadore n. 36, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia nel ricorso principale:

a) del provvedimento prot. n. 1256 del 22 gennaio 2008, comunicato ai ricorrenti il successivo 30 gennaio 2008, con il quale il Comune di Besozzo ha disposto l'annullamento in autotutela della denuncia di inizio attivita' n. 24/07, intestata a Gallo Saverio e Budel Cristina, depositata presso la Casa Comunale in data 15 febbraio 2007, prot. 2723 ed avente per oggetto la riqualificazione e ristrutturazione di edificio condonato;

b) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorche' non conosciuto e, in particolare, per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 19767 del 14 dicembre 2007 e della comunicazione di avvio del procedimento prot.

n. 3332 del 26 febbraio 2008, concernente 'l'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo al fine di verificare la legittimita' delle opere eseguite';

nel ricorso per motivi aggiunti del 21 maggio 2008:

a) dell'ordinanza n. 37 del 21 aprile 2008, prot. n. 6681, notificata in data 28 aprile 2008, con la quale il Comune di Besozzo ha ordinato ai ricorrenti l'immediata sospensione dei lavori, rilevati ad esito di sopralluogo eseguito in data 10 aprile 2008;

b) nonche' di tutti gli atti connessi e conseguenti e in particolare, per quanto occorra, del verbale datato 11 aprile 2008, prot. n. 6143, relativo al sopralluogo effettuato in data 10 aprile 2008;

nonche' per la condanna del Comune di Besozzo al risarcimento di tutti i danni causati dall'illegittima, colposa e reiterata inibizione dell'esecuzione delle opere oggetto della denuncia di inizio attivita' presentata dai ricorrenti al Comune in data 15 febbraio 2007;

nel ricorso per motivi aggiunti del 17 luglio 2008:

a) dell'ordinanza n. 73 del 10 luglio 2008, prot. n. 11416, notificata ai ricorrenti in data 14 luglio 2008, con la quale il Comune di Besozzo ha ordinato ai sigg. Saverio Gallo e Cristina Budel il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla data di notifica di tale provvedimento;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nel ricorso per motivi aggiunti del 27 marzo 2009:

a) del provvedimento prot. n. 668 del 16.1.2009, con il quale il Comune di Besozzo ha denegato l'istanza del permesso di costruire in sanatoria, presentata in data 9 ottobre 2008;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorche' non conosciuto e, in particolare, della nota 2 dicembre 2008, prot. n. 18678 avente ad oggetto 'comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento del P.C. 184/08 presentato in data 9 ottobre 2009 prot. 15794';

nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 agosto 2009:

a) del provvedimento prot. n. 8793 del 25 maggio 2009, notificato in data 5 giugno 2009, con il quale il Comune di Besozzo ha reiterato l'ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi n.

73 del 10 luglio 2008 ed ha ordinato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorche' non conosciuto;

nonche' per la condanna del Comune di Besozzo al risarcimento di tutti i danni legati all'illegittimo, colposo e reiterato comportamento del Comune che ha determinato la costante inibizione dell'esecuzione delle opere oggetto della d.i.a. presentata dai ricorrenti al Comune di Besozzo in data 15 febbraio 2007.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Besozzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Roberto Ragozzino (in sostituzione di Colombo) e Sonia Brangi (in sostituzione di Vitella);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F a t t o 1. Con provvedimento prot. n. 1256 del 22 gennaio 2008, il Comune di Besozzo ha annullato in autotutela la dichiarazione di inizio attivita' n. 24/07, presentata dai sig.ri Cristina Budel e Saverio Gallo in data 15 febbraio 2007, avente ad oggetto la riqualificazione e ristrutturazione di un edificio condonato, per le seguenti ragioni:

l'intervento edilizio contrasta con l'art. 143 delle n.t.a.

poiche', non rispettando la sagoma originaria, non e' riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, dovendosi interpretare l'art. 27 della 1egge Regione Lombardia n. 12/2005 in modo conforme all'art. 3 del d.P.R. n.

380/2001;

l'art. 143 delle n.t.a. consente la realizzazione di ampliamenti di edifici ricadenti in zona 'Ambito di paesaggio Snl' nella sola ipotesi di immobili legittimamente esistenti al momento dell'entrata in vigore del p.r.g.: l'intervento in questione, avendo ad oggetto lavori di ampliamento di un edificio condonato in data 21 novembre 2006 e non rientra, dunque, nell'ambito di applicazione di tale norma, stante l'irretroattivita' degli effetti del condono.

  1. Avverso questa determinazione insorgono i ricorrenti, articolando le seguenti doglianze:

    1. nullita' del provvedimento di annullamento della d.i.a.

      per mancanza dei connotati essenziali del provvedimento; in ogni caso, violazione dell'art. 19 della 1. n. 241/1990, dell'art. 42 della legge n. 12/2005 e degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001;

      eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

    2. violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e delle norme tecniche applicabili al caso di specie;

    3. violazione e falsa applicazione dell'art. 143 delle n.t.a.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti; carenza di istruttoria; illogicita' manifesta: l'art.

      143 delle n.t.a. fa riferimento all'esistenza dell'immobile e non alla sua legittima esistenza. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, l'unica definizione valida ed efficace di ristrutturazione edilizia vigente in Lombardia e' quella dettata dall'art. 27, comma1, lettera

      d), della 1egge reg. Lombardia n. 12/2005, ai sensi del quale la ristrutturazione mediante demolizione e contestuale ricostruzione deve rispettare solo il parametro della volumetria preesistente e non anche quello della sagoma.

  2. I ricorrenti chiedono la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa della inibizione della esecuzione delle opere oggetto della d.i.a.

  3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 maggio 2008, i ricorrenti impugnano l'ordinanza n. 37 del 21 aprile 2008, prot. n. 6681 con cui il Comune di Besozzo ha ordinato loro l'immediata sospensione dei lavori rilevati all'esito del sopralluogo eseguito il 10 aprile 2008 ed il verbale di sopralluogo datato 11 aprile 2008.

    Queste le censure dedotte:

    1. violazione del principio di nominativita' dei provvedimenti amministrativi; eccesso di potere per illogicita' manifesta; eccesso di potere per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo: ne' l'art. 21-quater della 1egge n. 241/1990, ne' l'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 affermano i ricorrenti - consentono una sospensione sine die dei lavori;

    2. violazione dell'art. 21-quater della 1egge n. 241/1990, la quale impone l'indicazione di un termine di cessazione degli effetti;

    3. violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del d.P.R.

      n. 380/2001; eccesso di potere per illogicita' manifesta; eccesso di potere per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, avendo il Comune atteso quasi cinque mesi prima di assumere il provvedimento;

    4. illegittimita' derivata per i vizi dedotti con riferimento al provvedimento impugnato con il ricorso principale.

  4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17 luglio 2008, i ricorrenti impugnano l'ordinanza n. 73 del 10 luglio 2008 con cui il Comune di Besozzo ha ordinato loro il ripristino dello stato dei luoghi, articolando le seguenti doglianze:

    1. violazione dell'art. 1 della 1egge n. 689/1981; violazione del principio di nominativita' dei provvedimenti amministrativi;

      violazione del principio di legalita', dei provvedimenti sanzionatori; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicita', per ingiustizia manifesta, per contraddittorieta' estrinseca e perplessita';

    2. violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del d.P.R.

      n. 380/2001; eccesso di potere per illogicita' manifesta; eccesso di potere per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

    3. illegittimita' derivata dai vizi che inficiano l'atto di annullamento in autotutela impugnato con il ricorso principale.

  5. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 19 marzo 2009, i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 668 del 16 gennaio 2009 con cui il Comune di Besozzo ha negato loro il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto la realizzazione di un box, per i seguenti motivi:

    1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis della 1egge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; per difetto assoluto di motivazione; per...

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