N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO Visti gli atti del procedimento penale n. 82/09 R.G. G.d.P. (n.

545/09 R. n. e. P.M.).

Contro:

1) ALI Sherif, nato a Fayum (Egitto) il 5 giugno 1988, domiciliato in Milano, Via Padova.

2) AWD Salh, nato a Fayum (Egitto) il 1° novembre 1981, domiciliato in Milano, Via Venosta n. 85.

Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Marco Del Curto, difensore d'ufficio, del Foro di Sondrio, procuratore domiciliatario;

imputati entrambi del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.

286/1998, perche' si trattenevano nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Reati accertati in Sondrio in data 17 settembre 2009.

Osserva 1. L'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998, introdotto dell'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto nell'ordinamento italiano il nuovo reato contravvenzionale di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato', punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, che si configura quando lo straniero 'fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n.

68'. Pertanto dall'8 agosto 2009 tutti gli stranieri che varcano i confini dello Stato senza rispettare le norme in materia di ingresso nel territorio italiano ovvero che sono presenti sul territorio nazionale senza essere autorizzati alla permanenza, non saranno piu' destinatari di provvedimenti amministrativi di espulsione o di respingimento, come avveniva prima di tale data, ma saranno denunciati in base alla nuova ipotesi di reato.

La criminalizzazione di questo 'status' da parte del legislatore appare in contrasto con alcuni fondamentali principi della Carta costituzionale, sicche' non puo' dirsi infondata la questione di costituzionalita' della citata norma sotto vari profili.

  1. Violazione dell'art. 3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza di criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestina nel territorio dello Stato italiano.

    Sebbene e' riconosciuto al legislatore il potere di regolare la materia dell'immigrazione facendo uso del potere discrezionale che gli e' proprio nell'interesse pubblico e di controllo dei flussi migratori, la sua azione trova limiti nei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'osservanza di soluzioni ispirate a canoni di ragionevolezza e...

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