N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2010

IL TRIBUNALE DI PADOVA Il Giudice del lavoro dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n.

2594/2009 R.G. sez. Lav., promossa da Cooperativa Quadrifoglio s.c.a.r.1., con l'avv. M. Paggi del Foro di Padova, opponente nei confronti di INPS e SCCI S.P.A., con l'avv. Maria Melograni del Foro di Padova, opposte;

Premesso in fatto che:

la cartella esattoriale opposta e' stata notificata alla cooperativa ricorrente ai sensi degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 lett. e) del d.P.R. n. 600/1973;

nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'agente notificatore provvedeva ad eseguire il deposito presso la Casa comunale dell'atto oggetto di notifica 'dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario' presso l'indirizzo della sede legale di Chioggia, viale Tirreno n. 88 (v. documentazione depositata da Equitalia Polis spa in data 20 aprile 2010);

e' pacifico in causa che in Chioggia, viale Tirreno n. 88, si trovi la sede effettiva della societa' cooperativa ricorrente;

quindi veniva eseguita l'affissione all'albo del Comune dal 13 agosto 2009 al 14 agosto 2009;

Equitalia Polis spa produce in giudizio l'attestazione della spedizione della raccomandata di avviso con timbro dell'ufficio postale (v. deposito documentale del 20 aprile 2010), ma non vi e' prova del momento di ricevimento;

il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento veniva depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova in data 25 settembre 2009, vale a dire oltre il termine di scadenza di 40 giorni decorrente dal 14 agosto 2009;

Considerato in diritto che:

l'art. 26 cit. stabilisce che 'nei casi previsti dall'art.

140 c.p.c.' (irreperibilita' o incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.) la notifica e' eseguita secondo le modalita' di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, e la notifica si perfeziona il giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito e' affisso all'albo del Comune;

specificamente, la disciplina di cui all'art. 140 c.p.c.

risulta derogata in primo luogo nella parte in cui e' previsto che 'l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge all'albo del Comune' (art. 60 cit.), anziche' alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e in secondo luogo, ai fini che piu' rilevano per la decisione del processo a quo, nella parte in cui e' previsto quale momento di perfezionamento della notifica 'il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune' (art. 26 cit.), anziche' il momento di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. in applicazione dei principi espressi dalla recente sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost.;

nel caso di specie, la difesa della ricorrente prospetta che la disciplina di cui all'art. 60 cit. debba trovare applicazione in via cumulativa, anziche' alternativa, rispetto ai precetti di cui all'art. 140 c.p.c.;

pertanto, affinche' possa dirsi perfezionato il procedimento notificatorio in esame, sarebbe in ogni caso necessario il ricevimento da parte del debitore della raccomandata di avviso di cui all'art. 140 cit;

Ritenuto che:

la prospettazione interpretativa proposta dalla difesa attorea non e' in ogni caso condivisibile posto che l'art. 60 lett.

e) del d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, esclude espressamente che il procedimento notificatorio da essa previsto possa perfezionarsi in momenti diversi dal giorno successivo rispetto a quello di deposito dell'atto presso l'albo comunale;

piu' correttamente, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento tributario, la giurisprudenza di legittimita' ritiene che la notificazione...

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