N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, nel giudizio introdotto con il ricorso n. 10321/11, proposto da Adriana Apollonio, Carlo Batori,

Alberto Bertoni, Lorenzo Morini, Paolo Scartozzoni, Massimo C.M.

Branciforte, Stefano Verrecchia, Laura Aghilarre, Stefano Bianchi,

Laura Egoli, Michele Pala, Cecilia Piccioni, Michele Tommasi,

Marilina Armellin, Alessandro Gonzales, Gianluca Greco, Enrico Nunziata ed Alberto Vecchi, nonche' dal Sindacato nazionale dipendenti ministero affari esteri - SNDMAE, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M.

Scongiaforno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Postumia 3;

Contro il Ministero degli affari esteri, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Per l'annullamento del d.m. 26 luglio 2011, n. 1615, nella parte in cui ha disposto che la progressione dei ricorrenti al grado di consigliere d'ambasciata per gli anni 2011, 2012 e 2013 debba avere effetto ai fini esclusivamente giuridici; di ogni altro atto preparatorio, preliminare, connesso, consequenziale ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il cons.

avv. A. Gabbricci ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1.1. Laura Aghilarre, Adriana Apollonio, Marilina Armellin, Carlo Batori, Alberto Bertoni, Stefano Bianchi, Massimo C.M. Branciforte,

Laura Egoli, Alessandro Gonzales, Gianluca Greco, Lorenzo Morini,

Enrico Nunziata Michele Pala, Cecilia Piccioni, Paolo Scartozzoni,

Michele Tommasi, Alberto Vecchi e Stefano Verrecchia sono dipendenti del Ministero degli esteri, promossi, con decorrenza dal 2 luglio 2011, al grado di consigliere d'ambasciata mediante il d.m. 26 luglio 2011, n. 1615.

1.2. Tale provvedimento, peraltro, stabilisce all'art. 2 che, a' sensi dell'art. 9, comma XXI, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, la progressione in carriera dei promossi avrebbe avuto effetto, per il triennio 2011-2013, a fini esclusivamente giuridici.

Gli interessati l'hanno pertanto impugnato in questa parte, e con essi ha proposto gravame anche il sindacato di categoria S.N.D.M.A.E., la cui legittimazione, ed i limiti della stessa, verranno specificatamente esaminati nella decisione definitiva.

2.1. Il ripetuto art. 9, comma XXI, per quanto d'immediato interesse, stabilisce appunto che, per il personale di cui all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - cioe' tuttora in regime di diritto pubblico, compreso appunto anche quello della carriera diplomatica 'le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici'.

2.2. I ricorrenti sostengono l'illegittimita' del d.m. n. 1615/11 che questa norma ha inteso applicare, sotto un duplice profilo:

dapprima assumendo, sotto piu' aspetti, che il ripetuto art. 9, comma XXI, non troverebbe ad essi applicazione; solo in subordine essi affermano che quest'ultima disposizione presenterebbe profili d'incostituzionalita' non manifestamente infondati, da cui deriverebbe l'invalidita' del provvedimento ministeriale che vi da' attuazione.

3.1. Nei limiti imposti dalla verifica di rilevanza della questione di costituzionalita', va anzitutto considerata quella parte del ricorso che non la investe direttamente, e cosi' i relativi tre motivi, il primo dei quali e' rubricato nella violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 del d.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 e dell'art. 9, comma XXI, del d.l.

31 maggio 2010, n. 78 e, ancora nell'eccesso di potere per sviamento, ovvero per nullita' derivante da carenza di potere.

3.2. Osservano intanto i ricorrenti come il d.m. n. 1615/11 statuisca sulla loro progressione di carriera, rinviando, quanto al conseguente trattamento economico, al vigente accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente...

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