n. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2009 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7987/01 depositato il 5 giugno 2001 avverso avviso liquidazione e irr. sanzioni n. 9810183 successione;

Contro Agenzia entrate ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Branca Niccolo via Molamezza 10, 50026 San Casciano in Val di Pesa FI, difeso da: avv.ti Marongiu Gianni e Dominici Remo via Bacigalupo n. 4/15, 16100 Genova;

Fatto In data 3 marzo 1998 decedeva in Milano il sig. Carlo Ranieri Branca alla cui successione veniva chiamato il nipote Niccolo' Branca, l'unico erede e attuale ricorrente. A seguito dell'accettazione di eredita' beneficiaria venivano redatti due verbali di inventario (rispettivamente il 1° giugno 1998 e il 13 luglio successivo) e l'erede provvedeva quindi, in data 14 ottobre 1998, alla presentazione della relativa denuncia di successione indicante attivita' per Lit. 408.121.247 (n. 10183). A tale prima denuncia facevano seguito (il 2 marzo 1999) una seconda denuncia modificativa (n. 2128), in cui le attivita' ereditarie erano quantificate in Lit. 38.613.524.984, e quindi una terza dichiarazione'aggiuntiva (n. 4114) presentata il 22 aprile 1999 con cui sono stati denunciati ulteriori cespiti per Lit. 98.216.115. Con l'avviso di liquidazione vol. 98/10183, notificato il 22 marzo 2001 l'Ufficio del registro successioni di Milano liquidava in Lit. 22.672.129.950 l'imposta principale di successione asseritamente dovuta a: seguito della presentazione della prima dichiarazione citata (la n. 10183). Per la precisione l'ufficio liquidava due imposte, una sul valore netto-globale dell'asse (cosi' come previsto dall'art. 7, primo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) pari a lire 11.248.452.475 e la seconda, sulla quota (prevista dall'art. 7, seconda comma, d.lgs. n. 346 del 1990) pari a lire 11.423.652.475. Ritenuta l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione l'erede proponeva ricorso deducendo: in primo luogo la violazione degli art. 27 e 33, quarto comma, del d.leg.vo 31 ottobre 1990, n. 346 (recante la disciplina dell'imposta di successione);

in secondo luogo l'erede contestava la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e in particolare del suo secondo comma, per violazione degli artt.3 e 53 cost. Tanto premesso la Commissione tributaria provinciale di Milano ritiene la questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata e con la presente ordinanza la prospetta inviando gli atti alla Corte costituzionale per le seguenti ragioni. Sulla rilevanza. Al riguardo giova ricordare che l'art. 7 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al primo o al secondo comma cosi' statuisce: (Determinazione dell'imposta». 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote...

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