N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2012

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace, Avv. Gian Franco Zincone, nel procedimento civile n. 97906/2011 R.G. tra Marino Rosalba elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, 20 presso l'Avv. Nicola Staniscia che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione attore, e Intesa San Paolo spa in p.d.l.r.p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, via Leonida Bissolati, 76 presso l'Avv. Benedetto Gargani che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta, letti gli atti ed i documenti di causa;

Rilevato che a seguito della decisione assunta all'udienza del 7 novembre 2011 su richiesta delle parti costituite di investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 14 del decreto-legge n. 669/96 convertito con modificazioni nella legge n.

30/97 e successivamente modificato dall'art. 147 della legge n.

388/2000 e dall'ultimo recente decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte nella quale dispone che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc perde efficacia se il creditore procedente non provvede all'esazione delle somme assegnate entro un anno dalla data di emissione della detta ordinanza.

Sul punto le parti hanno rilevato una disparita' di trattamento tra coloro che agiscono 'in executivis' nei confronti di privati cittadini e coloro che azionano procedure esecutive nei confronti dell'INPS il quale a ben vedere e' equiparabile agli altri soggetti nel momento in cui le controversie cadono sempre sotto la giurisdizione del giudice ordinario come accade ad esempio a tutti gli enti assicurativi sia pubblici che privati.

Detta normativa comporta altresi' conseguenze abnormi perche' renderebbe vani e privi di effetti i procedimenti ex art. 617 cpc nella ipotesi in cui un Giudicante (con provvedimento indilazionabile ex art. 618 cpc) negasse l'integrazione delle somme richieste ex ordinanza ex art. 553 cpc e poi intervenisse sentenza di accoglimento integrale della domanda dopo il trascorrere di un anno dal deposito dell'ordinanza di assegnazione di cui si e' chiesto l'emenda.

Gia' con sentenza n. 283/89 la Corte costituzionale ha dichiarato nulle tutte quelle norme regolatrici il funzionamento dell'Inps con le quali si era data facolta' a quest'ultima di azionare un proprio credito nel termine di 10 anni...

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