n. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimita', costituzionale sollevata dalla difesa di T. M. in relazione all'art. 73 DPR 309/1990, Osserva L'odierno imputato, e' stato arrestato in data 13/11/2013 nella flagranza del delitto, commesso in Milano il 13.11.2013, p. e p. dall'artt. 73 dpr 309/90 perche', senza l'autorizzazione dell'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 dpr 309/90, cedeva a terzi gr. 2,2 di sostanza stupefacente di colore marrone di tipo Hashish ricevendo un corrispettivo di €

20. Convalidato l'arresto ed emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere, il suo difensore ha chiesto la concessione di termini a difesa. In apertura della successiva udienza di giudizio direttissimo, il 5/12/2013, l'imputato (detenuto) ha rinunciato a comparire ed il difensore ha sollevato l'accennata eccezione, anticipando, peraltro, l'intenzione di formulare richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla quale si e' riservato di acquisire procura speciale dell'imputato, nell'ipotesi di ulteriore rinuncia a comparire all'udienza di rinvio. Nella formulare l'eccezione, il difensore si e', in sostanza, richiamato alle considerazione svolte nell'ordinanza emessa, in altro procedimento, in data 28/11/2013 dal GT di Milano (di cui e' stata prodotta copia quasi integrale) che, nell'accogliere analoga eccezione, riprende e approfondisce (1) , nella sua prima parte, le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 1426 del 9/5/2013 (dep 11/6/2013) con cui la Corte di Cassazione, sezione terza, «ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva...: questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000;

  1. all'art. 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza». E' indubbio come la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come sopra sollevata, assuma rilevanza - sotto entrambi gli accennati profili - rispetto al presente processo e come, anzi, assuma rilevanza non solo in relazione alle parti, gia' individuate dall'ordinanza della SC, in cui l'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, ha modificato l'art. 73 commi 1 e 4 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ma anche nella parte in cui, sostituendo il comma 5 dell'art. 73 cit, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui allo tabelle I e III, e conseguentemente, eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 ad euro 10329 a quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. Seppur l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 non venga, infatti, espressamente richiamata oggetto dell'imputazione oggetto del presente giudizio, l'attuale contestazione riguarda la cessione a terzi di gr. 2,2 di sostanza stupefacente di colore marrone di tipo Hashish (risultata, all'esito dell'accertamento...

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