N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2012

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, pronunciando sul ricorso in epigrafe, conferma, fino alla definizione del merito del ricorso, le misure cautelari gia' disposte con le ordinanze collegiali nn. 215/2011, 236/2011 e 4/2012.

Inoltre, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' di cui in parte motiva, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio nelle more della decisione dell'incidente di costituzionalita'.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, all'esito delle citate notificazioni e comunicazioni.

Cosi' deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2012.

Il Presidente: Zaccardi Il consigliere-estensore: Ciliberti Il consigliere: Monteferrante

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 245 del 2011, integrato da duplici motivi aggiunti, proposto da Bucci Onorato, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43, contro Universita' degli studi del Molise, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la nota a firma del Rettore dell'Universita' degli studi del Molise datata 12.5.2011 prot. n.

11818/VII/8, successivamente pervenuta, con la quale si e' ritenuto di non poter accogliere l'istanza del ricorrente di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, ostandovi l'avvenuta entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 503/2011; 2) tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi; nonche' per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga biennale;

quanto ai motivi aggiunti del 3.9.2011, dei seguenti atti: il Decreto del Rettore dell'Universita' degli studi di Napoli n. 631 del 29.7.2011, con il quale e' stato disposto il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza dal 1°.11.2011;

quanto ai motivi aggiunti del 18.11.2011, dei seguenti atti:

il decreto del Rettore dell'Universita' degli studi di Napoli n. 960 del 31.10.2011, con il quale e' stato confermato il collocamento a riposo, a decorrere dal 1°.11.2011, per raggiunti limiti di eta', nonche' tutti gli atti precedenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Rettore e per l'ottemperanza all'ordinanza del T.a.r. Molise n. 215/2011, con il risarcimento del danno;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonche' i duplici motivi aggiunti e le memorie della parte ricorrente;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Uditi, altresi', per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

I - Il ricorrente, professore ordinario di prima fascia a tempo pieno) presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi del Molise, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano, insorge per impugnare i seguenti atti: 1) la nota a firma del Rettore dell'Universita' degli studi del Molise datata 12.5.2011 prot. n. 11818/VII/8, successivamente pervenuta, con la quale si e' ritenute) di non poter accogliere l'istanza del ricorrente di permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.

n. 503/1992, standovi l'avvenuta entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 503/2011; 2) tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. Il ricorrente chiede, altresi', la declaratoria del suo diritto a ottenere la proroga biennale. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della normativa di cui alla legge n. 240/2010, in particolare dell'art. 25, in relazione anche all'art. 16 comma primo del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato e integrato dai commi 7 e 10 dell'art. 71 del D.L. n. 112/1998, convertito in legge n. 133/2008, violazione della Circolare F.P. n. 10/2008, elusione e violazione del giudicato; 2) incompetenza, violazione dell'art. 2 della legge n. 240 del 30.12.2010, violazione dello Statuto dell'Universita' degli studi del Molise, violazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i., eccesso di potere; 3) mancata attivazione della procedura ai sensi della legge n. 241/1990, incompetenza, violazione dello Statuto dell'Universita' degli studi del Molise; 4) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere sotto diversi profili; 5) violazione e falsa applicazione della normativa di cui alla legge n. 240/2010, in particolare dell'art. 25, in relazione anche all'art. 16 comma primo del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato e integrato dai commi 7 e 10 dell'art. 71 del D.L. n. 112/1998, convertito in legge n. 133/2008, violazione della Circolare F.P. n.

10/2008, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, nonche' della legge n. 241/1990, inconsistenza ed erroneita' dei presupposti, eccesso di potere; 6) violazione dell'art. 16 comma primo della D.Lgs. n. 503/1992, come modificato e integrato dai commi 7 e 10 dell'art. 71 del D.L. n. 112/1998, conv. in legge n. 133/2008, violazione della Circolare F.P. n. 10/2008, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, superficialita' del momento istruttorio, inconsistenza ed erroneita' dei presupposti, erroneita' della motivazione, omessa valutazione del pubblico interesse attuale e concreto, eccesso di potere sito ulteriore profilo; 7) violazione di legge, eccesso di potere sotto ulteriori profili; 8) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240/2010, con riferimento agli artt. 33 e 97 Costituzione.

Con i motivi aggiunti del 3.9.2011, il ricorrente impugna altresi' i seguenti atti: il Decreto del Rettore dell'Universita' degli studi di Napoli n. 631 del 29.7.2011, con il quale e' stato disposto il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza dal 1°.11.2011. Deduce le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione della normativa di cui alla legge n. 240/2010...

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