N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2010

LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati, ricorrenti;

Contro Micucci Stefano elettivamente domiciliato in Roma, via Edoardo D'Onofrio, n. 43, nello studio dell'Avv. Umberto Cassano, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso, contro ricorrente;

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 97/38/05, depositata in data 18.10.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.10.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Sentito l'Avv. Gen. dello Stato F. Urbani Neri;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Micucci Stefano impugnava la cartella di pagamento con la quale, in sede di riliquidazione del Mod. 770, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973, l'Ufficio di Roma l dell'Agenzia delle Entrate aveva intimato il pagamento delle somme di € 8.889,26 ed € 987,37, dovute a titolo di tassazione separata per l'anno 1999, eccependo, in primo luogo, di non aver ricevuto alcuna comunicazione del risultato del controllo, e deducendo la decadenza dell'Agenzia dal potere di controllo, nonche' la carenza di una congrua motivazione della cartella.

La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso, affermando, fra l'altro, che, all'esito del controllo formale in questione, non fosse necessaria alcuna comunicazione.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciava l'annullamento della cartella, ritenendo che, poiche' l'esito del controllo era stato comunicato al solo sostituto d'imposta, il Micucci non fosse stato posto in grado di conoscere il contenuto e le ragioni della pretesa tributaria.

Veniva, d'altra parte, affermata la fondatezza dei rilievi inerenti alla motivazione della cartella.

Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria.

Resiste con controricorso il Micucci.

Motivi della decisione Con unico e complesso motivo l'Amministrazione finanziaria ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare, si sostiene che - a prescindere dalla circolare nella...

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