n. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2012 -

IL TRIBUNALE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11528/2007 promossa da: Spiridione Melillo, Tavro Pace, Michele Dellisanti, Marco Gheri e Dalio Affibiato con il patrocinio dell'avv. Ilaria Crociani e dell'avv. Giuseppe Raffaele Sorrentino, Attori;

Contro: Comune di Firenze, con il patrocinio dell'avv. Sergio Peruzzi e dell'avv. Convenuto, Regione Toscana, con l'avv. Giuseppe Vincelli, intervenuta. Il Giudice Luciana Breggia, visti gli atti della causa in epigrafe;

ha pronunciato la seguente ordinanza. La lite Gli attori hanno citato in giudizio il Comune di Firenze sostenendo che l'ente abbia l'obbligo di vendere a prezzo agevolato gli alloggi di edilizia popolare loro assegnati. La legge Regionale Toscana n. 59 del 2 novembre 2005, infatti, reca disposizioni speciali riguardanti l'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in favore dei profughi italiani, prevedendo per questi condizioni di miglior favore nell'acquisto (il 50% del costo di costruzione alla data di ultimazione ovvero di assegnazione se anteriore). Per usufruire di questi vantaggi occorrono specifici requisiti che gli attori hanno dedotto di possedere. All'entrata in vigore della legge regionale gli attori avevano inoltrato al Comune di Firenze atto di diffida e messa in mora per far valere il loro diritto all'acquisto. Pertanto i ricorrenti hanno chiesto che il Giudice: accerti e dichiari il diritto degli attori ad acquistare l'alloggio secondo le condizioni di miglior favore previste dall'art. 3 l.r. Toscana 59/2005;

dichiari l'obbligo del comune convenuto a cedere immediatamente in proprieta' agli attori gli immobili da loro occupati;

condanni il convenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'avvio del procedimento di alienazione degli alloggi. Il Comune di Firenze si e' costituito contestando il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi di edilizia popolare in regime agevolato. Ha dedotto, infatti, che la legge n. 137/1952 ha identificato due categorie di profughi: la prima, ex art. 17, avrebbe avuto semplicemente diritto ad alloggi popolari loro riservati dagli Enti di edilizia popolare, mentre la seconda categoria, ex art. 18, avrebbe avuto diritto ad alloggi realizzati per loro dallo Stato. Successivamente, l'art. 1 comma 24 della legge n. 560/1993, ha stabilito condizioni agevolate per l'acquisto «degli alloggi realizzati ai sensi della legge 5 marzo 1952 n. 137»: sarebbe quindi sorta una questione interpretativa in ordine alla possibilita' di estendere la sua applicazione ad entrambe le categorie di profughi. In seguito a pronunce giurisprudenziali (Cass. 13949/1999, Trib. Firenze 2951/2005) sfavorevoli ai profughi ex art. 17 della legge n. 137/1952, la Regione Toscana ha emanato la l.r. n. 59/2005, che ha esteso l'acquisto agevolato anche a tale categoria di profughi. Tuttavia, il Comune di Firenze, con delibera del 10 gennaio 2006, aveva disposto di soprassedere momentaneamente nell'applicazione della normativa regionale per non essere esposto ad accollarsi eccessivi oneri a fronte di un prezzo di vendita assai inferiore rispetto a quello praticato dalla normativa nazionale per la seconda categoria di profughi. Il convenuto ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale toscana n. 59/2005 per violazione dell'art. 3, 42, 117, 119 Cost. Osserva comunque che la sopracitata legge regionale non imporrebbe ai comuni di vendere ma prevedrebbe solo condizioni di acquisto agevolate nell'ipotesi eventuale che il comune decidesse di ailenare. Ha dedotto, poi, che gli attori Pace e DelliSanti non possederebbero i requisiti previsti dalla normativa regionale in quanto non avrebbero dimostrato di aver ottenuto l'alloggio in qualita' di profughi. Il convenuto pertanto, chiede che il Giudice: in tesi respinga, tutte le domande proposte da parte attrice;

in ipotesi, voglia ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Toscana 2 novembre 2005 n. 59;

in ipotesi subordinata, voglia accertare e dichiarare che il prezzo di cessione degli alloggi deve essere aumentato dei costi sostenuti dagli enti gestori per interventi edilizi. Con atto di intervento ad adiuvandum si e' costituita la Regione Toscana per sostenere le ragioni degli attori, in quanto l'atto comunale di diniego avrebbe leso «la sfera giuridica della Regione». Si e' associata, quindi, alle deduzioni degli attori. Disposta e svolta ctu, all'udienza del 20 gennaio 2010 il giudice ha rilevato la rinuncia agli atti da parte di Angelo Attilio Gusella e la relativa accettazione ed ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente a tale rapporto processuale. Per quanto concerne Spiridione Melillo, il Comune, nella memoria di replica ex art. 190 cpc depositata l'11 gennaio 2012, ha dato atto che l'attore ha acquistato l'alloggio dal Comune nel mese di agosto 2011, cosi' come gia' rilevato da parte attrice (memoria di replica pag. 2), che ha chiesto al riguardo «l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese». Motivi della decisione 1. Sulla domanda di Melillo Spiridone. In relazione a quanto sopra ricordato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell'attore Melillo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. In ordine agli altri attori Dalio Affibiato, Stavro Pace, Michele Dellisanti e Marco Gheri, impregiudicata la decisione sull'ammissibilita' dell'intervento adesivo della Regione della Toscana, va osservato quanto segue. 2. Sul quadro normativo statale. Data la complessita' del quadro normativa appare utile ricordare che la legge n. 137/1952 costituisce il primo intervento a favore dei profughi italiani, ovvero coloro che erano riparati nel territorio italiano sia dalle ex colonie africane sia dalle regioni sottratte alla sovranita' dello Stato in esito al Trattato di pace che pose fine al secondo conflitto mondiale. Questa legge individuo' due diverse tipologie di provvidenze abitative per i profughi: all'art. 17 sanci' il dovere, per gli allora I.A.C.P. ed Enti simili, di riservare, per un quadriennio, a favore dei profughi, una quota, pari al 15%, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica erigendi (c.d. alloggi riservati);

con l'art. 18 autorizzo', a beneficio dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, la costruzione a spese dello Stato di fabbricati di carattere popolare e popolarissimo (c.d. alloggi dedicati). Mentre la procedura di cui all'art. 17 si risolveva nella mera enucleazione di una preferenza nell'assegnazione di appartamenti, che rimanevano evidentemente nella titolarita' degli enti preposti, con l'art. 18 si onerava lo Stato della costruzione di alloggi specificamente destinati ad una particolare categoria di profughi: tali edifici sarebbero quindi rimasti...

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