N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa RG n. 1019/2009 promossa con ricorsi depositati il 15.12.2009 da: Dalla Valle Ranieri Angelo, Canale Silvano, Ciechi Graziella, Zordan Siro Giovanni rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela, come da mandato a margine dei ricorsi d'appello, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in Venezia San Marco 4590 appellanti - contro I.N. P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Cavallari e Antonella Tomasello giusta procure notarili in atti, elettivamente domiciliato in Venezia, presso l'Ufficio Legale Inps di Venezia, Dorsoduro 3591/I - appellato - avverso le sentenze del Tribunale di Vicenza in funzione di Giudice del Lavoro nn.

340/2008-342/2008-343/2008-348/2008 depositate il 16.12.2008;

Fatto 1. Gli appellanti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato lavoro dipendente in Svizzera, hanno impugnato le sentenze di primo grado con le quali erano state rigettate le domande dai medesimi proposte nei confronti dell'Inps e dirette ad ottenere la riliquidazione delle rispettive pensioni. Queste ultime erano state calcolate, con il sistema retributivo, all'esito del trasferimento all'INPS dei contributi accreditati in Svizzera. La retribuzione di riferimento a tale fine era stata determinata con riguardo all'entita' delle aliquote contributive svizzere, piu' bassa di quella italiane. Gli appellanti chiedevano la riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici (riconosciuti con decorrenza da novembre 1997 allo Zordan, da ottobre 1996 al Canale, da settembre 1991 alla Ciechi e da ottobre 1996 al Dalla Valle), tenendo conto di quanto effettivamente percepito, nel periodo lavorato in Svizzera, e non di quanto figurativamente ricostruito dall'INPS, sulla base della maggiore aliquota contributiva italiana.

  1. Le sentenze di primo grado impugnate anche nei giudizi riuniti (R.G. nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009) hanno rigettato le domande in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, affermandone la natura retroattiva come da sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2008, che ha ritenuto la natura interpretativa della suddetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, rigettando la relativa questione di legittimita' costituzionale.

    Diritto 1. Gli appellanti hanno svolto attivita' di lavoro dipendente in Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui hanno chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a quella italiana.

  2. Nella presente controversia questa Corte e' chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi sulla applicazione alla fattispecie in esame della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in ragione del primo e principale motivo di impugnazione articolato dagli appellanti.

  3. Con le sentenze appellate, in conformita' a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (cit. sent. N. 172/2008), e' stato affermato che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 ha efficacia retroattiva.

  4. E' noto che la questione delle cosiddette 'pensioni svizzere', presenta un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, che e' stato compiutamente riepilogato nell'ordinanza della Cassazione n.

    23834/2011, con la quale e' stata nuovamente sollevata questione di legittimita' costituzionale della citata disciplina. E' altresi' noto, infatti, che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007 aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in riferimento all'art. 3

    Cost., comma 1, all'art. 35 Cost., comma 4, e all'art. 38 Cost., comma 2. 4.5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2008, nel dichiarare non fondata la relativa...

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