N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2012

IL TRIBUNALE ORDINARIO All'udienza del 10 aprile 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Oggetto del provvedimento.

Si dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Le disposizioni costituzionali che si assumono violate sono quelle di cui agli articoli 2 e 15 della Costituzione.

Possono enunciarsi, in premessa, gli elementi che sostanziano la presente ordinanza.

Per diritto vivente il momento in cui esperire la perizia per trascrivere le intercettazioni puo' dipendere dai piu' vari accadimenti processuali, senza che il codice di rito autorizzi la deduzione di conseguenze particolari dalla circostanza che cio' avvenga in dibattimento - sentenza Cassazione n. 47614 del 2008 - e non invece, come espressamente previsto, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari nelle forme di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale. Tuttavia - questa la tesi che qui si espone una perizia, quale quella indicata, non puo', quando disposta al dibattimento, tenuto conto della sua natura di mezzo di prova, del suo oggetto e dello stato del procedimento, non determinare la divulgazione nel pubblico dibattimento stesso anche di eventuali comunicazioni non pertinenti al processo.

Nel porre la questione il Tribunale considera argomenti e parametri gia' individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n.

34 del 1973 che, tenuto conto degli articoli 2 e 15 della Carta, ha considerato che 'violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali e' consentita la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo'.

La legittimazione del tribunale a sollevare la questione di costituzionalita' che si deduce e la rilevanza della stessa.

Nel presente processo gli imputati T. L., M. A., M. M., F. L. A.,

D. S. E., P. S., T. V., D'A. C., M. A., M. C., E. U., B. A. M., P.

M., D. C., sono accusati di aver commesso il delitto di associazione a delinquere - e di numerosi reati fine oggetto di specifiche imputazioni - finalizzata a consentire l'illegale permanenza nel territorio dello Stato di taluni cittadini extracomunitari. Si ipotizza anche la perpetrazione di una serie di reati di falso riguardanti ora certificati di idoneita' alloggiativa, ora comunicazioni di cessione di fabbricato, ora contratti di lavoro, in base ai quali far ottenere indebitamente il rilascio o il rinnovo di un valido titolo di soggiorno. Le contestazioni riguardano anche la fattispecie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Nel corso dell'udienza del 6 marzo 2012, il Pubblico ministero, in sede di ammissione delle prove (art. 493 c.p.p.) ha chiesto, tra l'altro, la 'trascrizione a mezzo perizia delle comunicazioni intercettate' riservandosi di 'produrre elenco delle comunicazioni ritenute rilevanti'. Nessun elemento, peraltro, e' stato addotto inteso a dimostrare la sussistenza di un qualche 'interesse di giustizia' ritenuto prevalente rispetto ai principi di cui agli articoli 2 e 15 della Carta, che abbia impedito di attivare la procedura di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale.

Preso atto della riserva del Pubblico ministero, il Tribunale ha rinviato il processo all'odierna udienza nel corso della quale la parte pubblica ha depositato l'elenco preannunciato, contenente indicazioni di circa 130 comunicazioni telefoniche, non corredate da alcuna circostanza utile ad indicarne la rilevanza. I difensori hanno chiesto di ottenere in dibattimento la possibilita' di avere contezza delle comunicazioni e dei documenti ad esse relativi.

Questo Tribunale, considerato che la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto, di recente, a sezioni unite, che l'atto richiesto ha appunto la natura di perizia - cfr Cass. Pen. sez. Un.

Sent. 18268 del 24 febbraio 2011 -, e' tenuto, in questa sede, a far applicazione dell'articolo 224 del codice di procedura penale in tema di perizia. Essa avrebbe ad oggetto la trascrizione di telefonate la cui captazione e' stata ritualmente autorizzata. L'ordinanza motivata con cui dovesse essere accolta l'istanza non potrebbe non contenere, per previsione normativa, l'individuazione dell'oggetto delle indagini peritali. Nella individuazione dell'oggetto delle indagini non puo' prescindersi qui dalla selezione di quali, tra le comunicazioni intercettate indicate dalle parti, siano rilevanti ai fini del decidere e quali non lo siano. Tale valutazione e', peraltro, ineludibile sia che la si voglia radicare nel disposto dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, per il quale il giudice dispone l'acquisizione delle...

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