N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE Lo scrivente giudice di pace.

Visto il ricorso presentato in data 24 marzo 2010 dall'avv.to Alessandra Cognigni, in nome e per conto del ricorrente Scuola Guida CAR di A. Oneri e C. gia' Car Centro autoscole riunite di Ascenzi G.

in persona del legale rappresentante sig. Simone Capriotti.

Vista la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10 n. 2) comma 6-bis del testo unico d.P.R. n. 115/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2, comma 212, nella parte in cui lo stesso prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso previsti dall'art. 23, legge n. 689/1981 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento e/o ordinanze ingiunzioni ex legge n. 689/1981 e quindi anche per i ricorsi riferentesi a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/2009, essendo tale normativa in contrasto con gli articoli 24 e 25 della Carta Costituzionale sia perche' non e' possibile prevedere un pagamento di imposte o tasse che si riferisca ad atti o provvedimenti gia' in essere e non solo a atti o provvedimenti ancora da emanare (nella specie trattasi di un ricorso depositato successivamente al 1° gennaio 2010 ma riferentesi ad un accertamento per violazione amministrativa commessa prima del 1° gennaio 2010 e notificato anch'esso prima del 1° gennaio 2010) sia perche' il pagamento di una imposta o tassa - il contributo unico appunto - disincentirebbe i cittadini facendo diventare oltremodo gravoso l'esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi essendo spesso il contributo abbastanza elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa contestata.

Ritenuta fondata la...

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