n. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2012 -

IL TRIBUNALE In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Massimiliano Signorini, all'udienza del 26 aprile 2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza nel procedimento n. 2373/ 11 R.G.N.R. e n. 691/12 R.G. DIB. promosso nei confronti di S. M., nato ad Andria il 23 dicembre 1981, residente ed elettivamente domiciliato in Prato, via Alfredo Forti n. 49/B, difeso di fiducia dagli Avv. Pier Nicola Badiani e Andrea Torri del. Foro di Prato, imputato, per il reato p. e p. dall'articolo 186 commi 1 e 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, del decreto legislativo n. 285/92 perche' circolava alla guida del veicolo Citroen C3 targato in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l. Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00 e di aver provocato un incidente stradale. In Prato in data 12 febbraio 2011. Osserva S. M. e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe specificato. All'udienza del 12 aprile 2012, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato presentava, ex art. 444, comma 1, c.p.p., richiesta di applicazione della pena finale di euro 31.600 di ammenda, sostituita ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/92, con quella del lavoro di pubblica utilita' (con attivita' da prestare presso la struttura il Rifugio di Prato). La pena veniva cosi' determinata: pena base, previa esclusione dell'aggravante contestata di cui al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., mesi 6 di arresto ed euro 1.800 di ammenda, aumentata a mesi 6 di arresto ed euro 2.400 di ammenda per effetto dell'aggravante di cui al comma 2-sexies dell'art. 186, ridotta per il rito a mesi 4 di arresto ed euro 1.600 di ammenda, sostituita la pena detentiva, ex art. 53 legge n. 689/81, con la pena pecuniaria di euro 30.000 di ammenda, sostituita la pena finale (euro 31.600 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilita' ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 predetto. Il pubblico ministero non prestava il consenso all'applicazione della pena, come sopra determinata, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse escludersi l'aggravante contestata dell'avere il conducente, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, aggravante, tra l'altro, ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita'. Nella predetta udienza, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. Da tali atti e, in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato del 12 febbraio 2011, proveniente dalla Polizia Municipale del Comune di Prato, si desume che, in pari data, alle ore 00.30 circa, una pattuglia della Polizia Municipale veniva inviata in Via Pistoiese, nel territorio del Comune di Prato, in seguito ad una segnalazione di sinistro stradale con lesioni alle persone. Giunti nel luogo indicato, gli operatori constatavano che due veicoli erano rimasti coinvolti nell'incidente: l'autovettura Citroen C3, targata ........, di proprieta' di L. L., convivente dell'odierno imputato, autovettura che...

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