N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008

IL GIUDICE DI PACE Nel corso dell'udienza del 6 febbraio 2008 il difensore dell'imputato Signore Giancarlo, ha sollevato eccezione circa la nullita' del decreto di citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace la' ove, in analogia con l'art. 369-bis c.p.p. non e' prevista l'indicazione della possibilita' di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.

Questo Giudice e' consapevole della sentenza n. 1271 Cass. pen., sez. IV che ha collocato la previsione di cui all'art. 369/bis c.p.p.

nelle attivita' del pubblico ministero finalizzate 'al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere'.

Tuttavia il sottoscritto ritiene sussistere questione di legittimita' costituzionale la' ove l'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 non preveda che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorieta' della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Cio' in quanto l'art. 24 Cost. garantisce espressamente ai non abbienti (comma 3), i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione. Il mancato obbligo di informazione vanifica il chiaro dettato costituzionale.

P. Q. M.

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