N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2012

IL TRIBUNALE Il G.I. nella causa n. 42/2005 R.G.;

a scioglimento della riserva di ordinanza resa al verbale di udienza dell'1 dicembre 2011 all'esito della quale venivano concessi gg. 12 per note, letti gli atti di causa e le richieste delle parti;

Ritenuto che non si e' tenuto conto delle note depositate il 15 dicembre 2011 e, quindi, tardivamente;

che e' applicabile al caso de quo della seconda parte del comma 61 art. 2 D.L. 225/2010 conv. in L. 10/2010;

che in base al meccanismo della compensazione impropria occorre verificare la non debenza degli interessi versati dal correntista con risultato diverso a seconda del ricalcolo del saldo a partire dall'apertura del conto o fino all'entrata in vigore del c.d.

'Milleproroghe';

che con l'espressione 'in ogni caso' il legislatore ha voluto intervnire proprio sulle fattispecie gia' sub iudice;

che in caso di contrasto tra norma interna e norma della CEDU, che non ha applicabilita' diretta, il giudice, ove non possa superarlo tramite interpretazione, deve sollevare la questioni di costituzionalita', che la problematica che si pone nell'odierno giudizio e' quello della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale attinente al secondo periodo del comma 61 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito con l. n. 10 del 26 febbraio 2011, gia' sollevata da questo stesso Ufficio in altra causa;

che detta questione e' rilevante nell'odierno giudizio, nel quale si controverte di conti correnti bancari, perche', per come meglio si dira' infra, la disposizione censurata elide in radice, proprio nei rapporti di conto corrente bancario, il diritto di azione, ex art.

2033 c.c., in relazione alle somme versate in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione;

che riguardo alla non manifesta infondatezza, si osserva che il comma 61 dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito con l. n. 10 del 26 febbraio 2011, recita: 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge';

che il detto comma 61, nel primo periodo (di natura chiaramente interpretativa), specifica il momento di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nell'alveo dei contratti di conto corrente bancario, laddove, nel secondo periodo, prescrive, in ragione del chiaro tenore letterale secondo cui 'in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati al momento dell'entrata in vigore della legge di...

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