n. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione misure di prevenzione Il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Antonio Balsamo, Presidente;

Dott. Antonia Leone, Giudice;

Dott. Claudia R. Ferlito, Giudice, ha emesso la seguente ordinanza. Viste le istanze presentate da C. P., nato a S. il 4 novembre 1956;

L. B. R., nato a S. C. il 29 novembre 1983;

C. A., nato a M. il 15 dicembre 1949;

R. C., nato a S. il 23 aprile 1971;

V. G., nato a S. il 24 settembre 1959;

M. D., nato a S. il 9 settembre 1975;

P. L., nato ad A. il 17 maggio 1958;

Osserva I sopra indicati ricorrenti, con istanze separate ma concernenti le medesime questioni, che, per tale motivo ben possono essere trattate congiuntamente, premettevano di avere svolto continuativamente attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze della societa' A. A. V. &

C. srl, con le mansioni e nei periodi specificati nelle rispettive istanze. Affermavano i ricorrenti che la societa' datrice di lavoro, in forza del provvedimento emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione in data 23 novembre 2012, divenuto irrevocabile il 5 febbraio 2013, era stata confiscata e amministrata dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Rilevavano inoltre che la societa' si era resa inadempiente, non avendo provveduto al pagamento del TFR;

e che, in particolare, i ricorrenti V., C. e G. avevano adito con ricorso monitorio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta che si era dichiarato incompetente trattandosi di materia disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Chiedevano, quindi, il pagamento delle somme spettanti ed a sostegno della domanda producevano buste paga e modelli CUD. Tanto premesso, il Tribunale rileva che la decisione sulla istanza dei ricorrenti presuppone in via pregiudiziale la soluzione della questione relativa alla eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 198 e ss. della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui non prevede che tra i titolari di crediti ammessi alla speciale procedura ivi prevista siano ricompresi i creditori privilegiati, ed in particolare i lavoratori dipendenti. Preliminarmente Collegio rileva l'inapplicabilita' nella vicenda in esame del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, in quanto la proposta relativa all'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di A. e V. e' stata depositata il 15 aprile 2011, e quindi in epoca precedente alla entrata in vigore del c.d. Codice antimafia, sicche', in applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 159/2011, alla procedura in questione vanno applicate le norme previgenti e segnatamente gli artt. 2 e ss. della legge n. 575/1975 e succ. mod. Tanto premesso, osserva il Collegio che la istanza formulata dai ricorrenti concerne la questione relativa alla tutela dei creditori privilegiati del proposto. Non sfugge al Tribunale che la Corte Costituzionale in vicenda analoga (vedasi sentenza n. 190/1994) ebbe ad affermare che «la questione di costituzionalita' sollevata denunciando l'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale che, in caso di confisca a favore dello Stato di beni dell'indiziato mafioso, consentano ai creditori - per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del prevenuto - di conservare sui beni confiscati la garanzia patrimoniale dei loro crediti, mira ad una pronuncia additiva cui non corrisponde una soluzione obbligata, ma una pluralita' di possibili interventi variamente articolati, vuoi sul piano strettamente processuale (concedendo ai creditori di agire nell'ambito del procedimento di prevenzione e/o della procedura fallimentare), vuoi sul piano sostanziale (rendendo la confisca inopponibile ai creditori ovvero contrapponendo ad essa altri fatti giuridici), onde il risultato additivo richiesto esula dal potere decisorio della Corte, implicando discrezionalita' legislativa.». Si deve osservare, tuttavia, che il quadro normativo si e' profondamente modificato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 e della legge n. 228/2012. E' importante sottolineare che la giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Tribunale ritiene di condividere, ha affermato che «se (...) lo scopo della misura di prevenzione (...) e' la recisione dei legami che avvincono l'impresa all'associazione mafiosa e l'eliminazione degli elementi inquinanti, il ripristino integrale della legalita' va perseguito tenendo conto delle esigenze di continuita' dell'impresa e, quindi, la necessita' di assicurare i contratti di fornitura etc., di portare a termine gli investimenti programmati, con il riconoscimento dei debiti contratti dal proposto» (Cass., Sez. VI, n. 862 del 21 febbraio 2000). In senso analogo, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che...

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